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Ordinanza 445/1989 ECLI:IT:COST:1989:445 Generato dall'IA

Ordinanza 445/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 445/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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4, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109 (Disposizioni

Regesto Legislator

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Ordinanza 445/1989 · Corte costituzionale: 109 (Disposizioni

Parole chiave

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diritto dei trasporti trasporti ferroviari utilizzazione delle lingue lingua regionale incompetenza territoriale perturbamento del servizio ferroviario
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo

comma, lett. b), e 4, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989,

n. 109 (Disposizioni urgenti im materia di trasporti ferroviari),

promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato

il 28 aprile 1989, depositato in cancelleria l'8 maggio 1989 ed

iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso

notificato il 28 aprile 1989 e depositato l'8 maggio 1989, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2,

primo comma, lett. b), e 4, primo comma, del decreto-legge 25 marzo

1989, n. 109 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti

ferroviari), per violazione degli artt. 3, terzo comma, 16, primo

comma, 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per la Regione

Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative

norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive

modificazioni);

che si è costituito nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;

Considerato che il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109, non è

stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla

sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 123, serie generale, del 29 maggio 1989;

che, pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa

Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), le questioni di

legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente

inammissibili;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b), e

4, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109 (Disposizioni

urgenti in materia di trasporti ferroviari), sollevate, con il

ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano,

per violazione degli artt. 3, terzo comma, 16, primo comma, 89, 100 e

107 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (d.P.R. 26

luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA