Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 444/1989 ECLI:IT:COST:1989:444 Generato dall'IA

Ordinanza 444/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 444/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 444/1989 · Corte costituzionale: di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe,

Parole chiave

Generato dall'IA
Stato regionale autonomia amministrativa stato richiesto ente pubblico territoriale giurisdizione costituzionale Stato federato
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma

secondo, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni

urgenti in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della

Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 24 aprile 1989,

depositato in cancelleria il 3 maggio 1989 ed iscritto al n. 29 del

registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso

notificato il 24 aprile 1989 e depositato il 3 maggio 1989, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

secondo comma, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni

urgenti in materia di pubblico impiego), per violazione degli artt.

4, n. 1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31

gennaio 1963, n. 1);

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo la reiezione del ricorso;

Considerato che il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, non è

stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 119, serie generale, del 24 maggio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del

decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia

di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe,

dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per violazione degli artt. 4, n.

1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio

1963, n. 1).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA