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Ordinanza 443/1989 ECLI:IT:COST:1989:443 Generato dall'IA

Ordinanza 443/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 443/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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civile vertente tra l'I.N.P.S. e Rondini Anna, iscritta al n. 227 del

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 443/1989 · Corte costituzionale: civile vertente tra l'I.N.P.S. e Rondini Anna, iscritta al n. 227 del

Parole chiave

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rendita d'invalidità della previdenza professionale priorità dell'integrazione sulla rendita suddivisione della previdenza professionale diritti a pensione cumulo delle pensioni mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione

speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e

superstiti degli artigiani e loro familiari), promosso con ordinanza

emessa il 16 febbraio 1989 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento

civile vertente tra l'I.N.P.S. e Rondini Anna, iscritta al n. 227 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva

appellato la sentenza del Pretore di Viterbo affermativa del diritto

della ricorrente, titolare di pensione diretta a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria, a percepire l'integrazione

al minimo della pensione di riversibilità a carico della Gestione

speciale per gli artigiani, il Tribunale di Viterbo, con ordinanza

emessa in data 16 febbraio 1989, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto

1962, n. 1339, nella parte in cui non consente la predetta

integrazione;

che, a parere del giudice a quo, l'ipotesi in argomento

resterebbe estranea rispetto alle molteplici declaratorie

d'illegittimità di cui la normativa impugnata è stata oggetto;

Considerato che, con sentenza n. 81 del 1989, la norma impugnata

è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima sotto ogni

profilo residuo riguardo a tutte le possibili ipotesi in cui essa

preclude l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla

Gestione de qua in caso di cumulo con gli altri trattamenti indicati

nella medesima disposizione impugnata;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per

l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti

degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui preclude

l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata

dalla Gestione speciale per gli artigiani ai titolari di pensione

diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del

1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA