Ordinanza 434/1989 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnel procedimento penale a carico di Infante Grazia, iscritta al n. 33
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 434/1989 · Corte costituzionale: 33
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116, del regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno
bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali
dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia) e dell'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) promossi con le seguenti ordinanze;
1) ordinanza emessa il 18 novembre 1988 dal Pretore di Cosenza
nel procedimento penale a carico di Infante Grazia, iscritta al n. 33
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6 prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 25 marzo 1988 dal Pretore di Cosenza nel
procedimento penale a carico di Mercuri Sergio, iscritta al n. 110
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11 prima serie speciale, dell'anno 1989;
3) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Pretore di Cosenza
nel procedimento penale a carico di Rossi Francesco, iscritta al n.
119 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12 prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Pretore di
Cosenza ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e 139 della legge 24 novembre
1981, n. 689, nella parte in cui prevedono circostanze aggravanti dei
delitti tipizzati dal predetto art. 116 del regio decreto n. 1736 del
1933, lasciandole indefinite e rimettendole alla discrezionalità del
giudice;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della
questione;
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni
sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che la questione di legittimità costituzionale prospettata
dalle ordinanze di rimessione è stata dichiarata, da questa Corte,
non fondata con sentenza n. 169 del 1985 nonché manifestamente
infondata, con ordinanze nn. 461 del 1987 e 1100 del 1988;
che il Pretore di Cosenza non svolge argomentazioni nuove od
idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 del regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno
bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali
dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia) e 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
Cost., dal Pretore di Cosenza, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA