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Ordinanza 433/1989 ECLI:IT:COST:1989:433 Generato dall'IA

Ordinanza 433/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 433/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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penale a carico di Holtkamp Hendrikus, iscritta al n. 65 del registro

Regesto Legislator

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Ordinanza 433/1989 · Corte costituzionale: 65 del registro

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione imbarcazioni da diporto contravvenzione alla legge sugli stranieri libertà di navigazione guida senza autorizzazione sorpasso non consentito
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo

comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione

da diporto), modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51

(Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50,

recante norme sulla navigazione da diporto) e 26 aprile 1986, n. 193

(Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 16

marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico), promosso con ordinanza

emessa il 27 dicembre 1988 dal Pretore di Venezia nel procedimento

penale a carico di Holtkamp Hendrikus, iscritta al n. 65 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 dicembre 1988, il Pretore

di Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come

modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193,

nella parte in cui prevede la pena dell'arresto da 5 giorni a 6 mesi

o dell'ammenda da 1 a 2 milioni di lire per la conduzione, senza la

prescritta patente di abilitazione, di un natante immatricolato come

unità da diporto;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, sostenendo l'infondatezza della questione;

Considerato che, secondo il giudice a quo, la norma denunciata

determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, in quanto

la conduzione senza la prescritta abilitazione di una imbarcazione

immatricolata "per uso privato" è punita, ai sensi dell'art. 20 del

regio decreto-legge 9 marzo 1932, n. 813, convertito nella legge 20

dicembre 1932, n. 1884, con la semplice ammenda fino ad un massimo di

40.000 lire, successivamente depenalizzata dalla legge 24 dicembre

1975, n. 706 (poi sostituita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689),

e, quindi, con una sanzione assai meno grave rispetto a quella che

colpisce la stessa infrazione se commessa alla guida di imbarcazioni

"da diporto";

che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata

in vigore la legge 5 maggio 1989, n. 171 (Modifiche alle leggi 11

febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193,

nonché nuova disciplina sulla nautica da diporto), la quale all'art.

10 così dispone: "I motoscafi ad uso privato, di cui al regio

decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813. convertito dalla legge 20

dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini della abilitazione

al comando e della relativa tassa sulle concessioni governative, alle

unità da diporto";

che tale disposizione fa venir meno, proprio ai fini

dell'abilitazione al comando, ogni distinzione tra le unità per uso

privato e le unità da diporto;

e che, quindi, si rende necessario restituire gli atti al

Pretore di Venezia perché verifichi se e come, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la questione sollevata conservi rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA