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Ordinanza 430/1989 ECLI:IT:COST:1989:430 Generato dall'IA

Ordinanza 430/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 430/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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739 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 430/1989 · Corte costituzionale: 739 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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revoca della liberazione condizionale remissione della pena proroga della carcerazione espulsione controllo periodico della detenzione adeguamento della pena regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
di sorveglianza di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio

1988 dal Tribunale di sorveglianza di Genova nel procedimento per

incidente d'esecuzione proposto da Sanzo Salvatore, iscritta al n.

739 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale

di sorveglianza di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo

comma, del codice penale, nella parte in cui statuisce che,

nell'ipotesi di revoca della liberazione condizionale, il tempo

trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata

della pena;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la non fondatezza della questione;

Considerato che, con sentenza n. 282 del 1989, questa Corte ha

dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, primo

comma, del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca

della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di

sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare,

tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché

delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo

comportamento durante tale periodo";

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Genova va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice

penale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Genova con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA