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Ordinanza 423/1989 ECLI:IT:COST:1989:423 Generato dall'IA

Ordinanza 423/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 423/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22, primo

Regesto Legislator

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art. 112 Cost; Ordinanza 423/1989 · Corte costituzionale: 13 e 22, primo

Parole chiave

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ritardo del ministero pubblico impedimento di un atto dell'autorità effetto sospensivo della licenza edilizia inattività successiva alla sospensione procedura pendente sospensione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 112 Cost
epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22, primo

comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie) promossi con tre ordinanze emesse il

15 dicembre 1988 dal Pretore di Milano, rispettivamente iscritte ai

nn. 151, 152 e 153 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con le ordinanze indicate in

epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione

di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) sostenendo che, poiché l'azione penale resta sospesa fino

all'esaurimento del procedimento amministrativo di sanatoria e

poiché tale procedimento (per incuria dell'amministrazione o per il

comportamento dilatorio dell'interessato) può durare per un tempo

indeterminato senza che venga espressamente preso un provvedimento di

diniego o di rilascio di sanatoria, esiste la possibilità d'una

sospensione illimitata dell'azione penale;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo la declaratoria di manifesta infondatezza della

questione;

Considerato che, i giudizi, avendo ad oggetto identica questione,

possono essere riuniti;

che il secondo comma dell'art. 13 cit. dispone che, trascorsi

sessanta giorni dalla richiesta di concessione o di autorizzazione in

sanatoria senza che il Sindaco si pronunci, la richiesta s'intende

respinta;

che, pertanto, il procedimento amministrativo dinanzi al Sindaco

può durare al massimo sessanta giorni dalla data della richiesta,

trascorsi i quali lo stesso procedimento si esaurisce con

provvedimento di diniego per effetto del silenzio-rifiuto;

che, di conseguenza, l'azione penale può essere sospesa al

massimo per un periodo di sessanta giorni;

che la sentenza n. 370 del 1988 di questa Corte ha già statuito

che l'art. 22, primo comma, della legge n. 47 del 1985 non viola

l'art. 112 Cost. proprio perché la sospensione dell'azione penale

(non si estende all'eventuale procedimento giurisdizionale instaurato

contro il provvedimento di diniego ma) è limitata al tempo

necessario all'esaurimento del procedimento realizzato

dall'amministrazione attiva in sede di richiesta di concessione in

sanatoria; che, di conseguenza, la proposta questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost.,

dal Pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA