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Ordinanza 418/1989 ECLI:IT:COST:1989:418 Generato dall'IA

Ordinanza 418/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 418/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 418/1989 · Corte costituzionale: ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente diritto disciplinare militare esame d'idoneità alla guida attentato contro la sicurezza militare disobbedienza militare corsa di controllo

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, degli artt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 83, comma

quinto, e 80, comma tredicesimo, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393

(Codice della Strada), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio

1987 dal Pretore di Spilimbergo nel procedimento penale a carico di

Marchese Salvatore, iscritta al n.144 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Spilimbergo con ordinanza emessa il 16

luglio 1987 (ma pervenuta alla Corte Costituzionale il 4 marzo 1989)

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 83, comma quinto, e 80,

comma tredicesimo, del Codice della Strada (approvato con d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393) relativamente alla parificazione del trattamento

penale tra chi guidi munito di patente militare e chi guidi

sprovvisto di patente.

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione,

l'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n.11, ha modificato la normativa

denunziata nel senso auspicato dal Pretore, sicché si rende

necessario un esame dell'applicabilità della nuova disciplina nel

processo a quo;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Spilimbergo.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA