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Ordinanza 415/1989 ECLI:IT:COST:1989:415 Generato dall'IA

Ordinanza 415/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 415/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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delle opere abusive) e dell'art. 8-quater del decreto legge 23 aprile

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 415/1989 · Corte costituzionale: 8-quater del decreto legge 23 aprile

Parole chiave

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divieto di demolizione legittimazione a contestare licenza effetto sospensivo della licenza edilizia costruzioni non autorizzate licenza edilizia a posteriori deroga alla licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere abusive) e dell'art. 8-quater del decreto legge 23 aprile

1985, n. 146 (Proroga di alcuni termini di cui alla legge 28 febbraio

1985, n. 47) convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,

n. 298, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1988 dal Pretore di Sorrento

nel procedimento penale a carico di De Grecorio Giovanni, iscritta al

n. 40 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 31 ottobre 1988 dal Pretore di Sorrento

nel procedimento penale a carico di Ercolano Antonino ed altri,

iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale

dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con le ordinanze indicate in

epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) e dell'art. 8-quater del decreto legge 23 aprile aprile

1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio

1985, n. 47) "nella parte in cui, gli uni non estendono il beneficio

dell'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva conseguente

al rilascio di concessione in sanatoria anche nel caso in cui

l'opera, originariamente abusiva, sia stata demolita

dall'interessato, l'altro limita il beneficio della non

perseguibilità in qualunque sede e, quindi, anche in sede penale, a

coloro i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno

1985 senza estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla

demolizione successivamente a tale data";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi

possono essere riuniti;

che, identica questione di legittimità costituzionale è già

stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 167 del

1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della

legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che

l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica

anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si

tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere

la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 cit., in quanto non

incompatibile con gli strumenti urbanistici;

che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla

base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la

compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti

urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo,

certificazione di conformità, agli stessi strumenti;

che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti

nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la

precitata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere abusive) e dell'art. 8 quater del decreto legge 23 aprile

1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio

1985, n. 47) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore

di Sorrento con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA