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Sentenza 400/1989 ECLI:IT:COST:1989:400 Generato dall'IA

Sentenza 400/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 400/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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unificati, iscritta al n.111 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

Regesto Legislator

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art. 700 cod. proc. civ, art. 3 Cost; Sentenza 400/1989 · Corte costituzionale: unificati, iscritta al n.111 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

Parole chiave

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assegno per l'azienda regime comune forfettario per i produttori agricoli pagamenti diretti all'agricoltura assicurazione agricola suddivisione della previdenza professionale anno di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 700 cod. proc. civ
definito, nei limiti ex art. 700 cod. proc. civ., la vertenza
art. 3 Cost
dubbi avanzati dal remittente nei confronti dell'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, tredicesimo

comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48 (Fiscalizzazione degli

oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,

interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione

dell'INPS), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1988 dai

Pretori di Oppido Mamertina nel procedimento civile vertente tra

Ieroianni Francesco ed altri e il Servizio contributi agricoli

unificati, iscritta al n.111 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visti l'atto di costituzione dello S.C.A.U. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Tommaso Manferoce per lo S.C.A.U.;

1. - Con ordinanza 21 luglio 1988 il Pretore di Oppido Mamertina

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

tredicesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, recte del

decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri

sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,

interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione

dell'INPS) convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, con

modificazioni nella parte in cui prevede la facoltà, per le imprese

agricole ubicate nella regione Sicilia, di corrispondere i contributi

agricoli unificati relativi agli anni anteriori al 1986 in venti rate

trimestrali. Ciò in considerazione del fatto che tutte le altre

imprese, operanti nel restante territorio meridionale, sono tenute a

corrispondere i contributi in questione in due rate bimestrali, con

conseguente disparità di trattamento.

Il giudice remittente assume, infatti, la mancanza di ragioni

obiettive per attribuire alla Sicilia un diverso e più favorevole

trattamento, con violazione degli artt. 3 e 53, primo comma, della

Costituzione.

2. - Con memoria depositata il 4 aprile 1989 si è costituito il

Servizio contributi agricoli unificati, eccependo l'inammissibilità

della questione proposta: a fronte, infatti, della richiesta di un

provvedimento d'urgenza non resterebbe consentito sollevare questione

di legittimità costituzionale. Nel merito se ne sostiene la

infondatezza, così come è anche di avviso l'Avvocatura generale

dello Stato intervenuta, con atto depositato il 4 aprile 1989, per il

Presidente del Consiglio dei ministri: tanto in relazione, per

specifiche considerazioni d'ordine territoriale ed ambientale, alle

differenti situazioni locali della Sicilia.

1.1. - Il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione

degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel

Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di

organizzazione dell'INPS), convertito in legge 29 febbraio 1988, n.

48, con modificazioni, dispone (art.6, comma 13) per i territori del

Mezzogiorno e per l'anno 1986 la rateizzazione in 20 trimestralità

dei contributi agricoli unificati dovuti. Limitatamente alla regione

siciliana l'agevolazione è estesa anche ai carichi contributivi per

gli anni anteriori al 1986 e non ancora corrisposti.

1.2. - Il giudice a quo ravvisa contrastare tale ultimo dettato

con gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. nel presupposto di una

carenza di ragioni obiettive per attribuire alla Sicilia un più

favorevole trattamento.

2.1. - La difesa del Servizio contributi agricoli unificati

obietta in limine l'inammissibilità della dedotta questione,

sollevata in sede di richiesta di sospensione del carico dovuto, ma

l'eccezione non ha pregio, poiché il Pretore remittente non ha

definito, nei limiti ex art. 700 cod. proc. civ., la vertenza

ravvisando, invece, di sollevare l'odierno incidente.

2.2. - Nel merito la questione non è fondata.

L'ordinanza di remissione tende a far partecipe di una

disposizione particolare, dettata per la sola Sicilia, le altre

regioni del Mezzogiorno: in altre parole, assunto a termine di

raffronto del giudizio di eguaglianza la norma derogatrice, la

questione ha in realtà per oggetto la normativa generale che si

vorrebbe sottratta alla disciplina per essa dettata, onde renderla

fruibile di quella dispari.

Ciò è bastevole a far ritenere infondata la questione medesima

(cfr. sentenza n. 2 del 1982); del resto le particolari esigenze

locali per la regione Sicilia furono ragionevolmente tenute presenti

dal legislatore, come risulta dai relativi atti parlamentari (Camera:

doc. n. 2130 della X legislatura). Vale tanto sia a riguardo dei

dubbi avanzati dal remittente nei confronti dell'art. 3 Cost. che del

successivo art. 53, comma primo, risultando l'indicato parametro

(così come posta la fattispecie e quale che sia, poi, la effettiva

natura della contribuzione) specifico sviluppo del principio

d'eguaglianza (sentenza n. 155 del 1963).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, tredicesimo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 48,

recte decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli

oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,

interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione

dell'INPS), convertito nella legge n. 48 predetta, con modificazioni,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Oppido Mamertina, con l'ordinanza in

epigrafe,

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI