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Ordinanza 383/1989 ECLI:IT:COST:1989:383 Generato dall'IA

Ordinanza 383/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 383/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 383/1989 · Corte costituzionale: per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

Parole chiave

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classe di stipendio stipendio base riduzione dell'aumento ordinario dello stipendio sindacato dei funzionari disposizioni sul trattamento economico riconoscimento dei titoli professionali

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.12, primo comma,

lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo

per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e

dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della

docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica), promossi con due

ordinanze emesse il 19 aprile 1988 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Puglia, iscritte ai nn. 179 e 180 del registro

ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

sezione di Bari, con ordinanza - emessa il 19 aprile 1988 sul ricorso

proposto da Rita D'Amelio ed altri professori universitari associati

contro il Ministero della pubblica istruzione e l'Università degli

studi di Bari, per l'accertamento del diritto alla corresponsione

dello stipendio in misura pari a quello spettante ai professori

ordinari, sulla base della unitarietà della funzione docente e della

pretesa identità di disciplina dello stato giuridico dei professori

universitari della prima e della seconda fascia - ha sollevato, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, comma primo, lettera o), della legge 21

febbraio 1980, n. 28, nella parte in cui non fissa i criteri

direttivi per la determinazione del trattamento economico dei

professori universitari associati, nonché dell'art. 36 del d.P.R. 11

luglio 1980, n. 382, nella parte in cui differenzia il trattamento

dei professori universitari associati rispetto ai professori di prima

fascia;

che lo stesso Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

sezione di Bari, con eguale ordinanza, emessa in pari data su analogo

ricorso proposto da Franco Ciccarese ed altri professori universitari

associati ha sollevato identica questione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che i due giudizi, concernendo identiche questioni,

debbono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che analoga questione è stata dichiarata non fondata da questa

Corte con la sentenza n. 87 del 1989;

che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti

nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte

nella decisione precitata;

che pertanto la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma,

lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo

per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e

dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della

docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata dal Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Bari, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI