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Ordinanza 368/1989 ECLI:IT:COST:1989:368 Generato dall'IA

Ordinanza 368/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 368/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione

Regesto Legislator

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Ordinanza 368/1989 · Corte costituzionale: dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione

Parole chiave

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compensazione della rendita ricalcolo della rendita di invalidità percepzione indebita di disoccupazione incasso dei contributi di mantenimento restituzione dell'assistenza sociale reintegrazione dei beneficiari di una rendita
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2033 del

codice civile e 80 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422

(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30

dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione

obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), promosso con

ordinanza emessa il 4 novembre 1988 dal Pretore di La Spezia nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Dini Renato ed altri e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Dini Renato ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa il 4

novembre 1988 (R.O. n. 75 del 1989), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2033 del codice civile e 80

del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, nella parte in cui

stabiliscono che il divieto di ripetizione di somme percepite in

buone fede debba valere solo in caso di pagamento indebito derivante

da errore nel provvedimento originario di assegnazione della pensione

e non anche allorché il carattere di indebito della pensione sia

determinato dal sopravvenire di fatti parzialmente o totalmente

estintivi del diritto;

che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 38,

secondo comma, della Costituzione, privandosi il pensionato di parte

del trattamento previdenziale, peraltro già speso;

che le parti costituitesi nel giudizio hanno chiesto una

sentenza interpretativa di rigetto, considerando applicabile alla

fattispecie l'art. 80, terzo comma, del regolamento o quanto meno la

declaratoria di illegittimità costituzionale;

che l'Avvocatura Generale dello Stato intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per l'inammissibilità della questione essendo impugnato un atto

amministrativo;

Considerato che, nelle more, a regolare la materia è intervenuto

l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e che quindi si impone un

nuovo esame della rilevanza della questione alla stregua della nuova

normativa, per cui gli atti vanno restituiti al giudice remittente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina restituirsi gli atti al Pretore di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI