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Ordinanza 365/1989 ECLI:IT:COST:1989:365 Generato dall'IA

Ordinanza 365/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 365/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella

Regesto Legislator

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Ordinanza 365/1989 · Corte costituzionale: 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella

Parole chiave

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compensazione della rendita d'invalidità prestazione d'assicurazione sociale priorità dell'integrazione sulla rendita elargizione per giubileo rendita per menomazione dell'integrità compenso per prestazioni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto

comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti

urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella

legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con cinque ordinanze emesse

il 29 novembre 1988 dal Pretore di Agrigento, iscritte

rispettivamente ai nn. 34, 35, 36, 37 e 38 del registro ordinanze

1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Agrigento, nel procedimento civile

vertente tra Filippone Salvatore e I.N.A.D.E.L., avente ad oggetto il

pagamento della indennità premio di servizio comprensiva della

indennità integrativa, con rivalutazione e interessi, con ordinanza

del 29 novembre 1988 (R.O. n. 34 del 1989), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella

legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui stabilisce che il

credito del lavoratore iscritto all'I.N.A.D.E.L., relativo alla

riliquidazione dell'indennità premio di servizio con inclusione

della indennità integrativa maturata successivamente al 31 gennaio

1977, non dà luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione

monetaria;

che risulterebbero violati l'art. 3, primo comma, della

Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento con gli

altri lavoratori ai quali è riconosciuto il risarcimento dei danni

per l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie; gli artt. 36 e 38

della Costituzione, in quanto risulterebbe frustrata la funzione di

sostentamento che la suddetta indennità premio di servizio svolge

quale indennità di fine rapporto e retribuzione differita;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

perché la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente

infondata;

che la stessa questione, con ordinanze della stessa data, è

stata sollevata nei procedimenti civili vertenti tra La Corte Luigi e

I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 35 del 1989); tra Alessi Vincenzo e

I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 36 del 1989);

tra Capitano Nazzarena e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 37 del 1989); tra

Milazzo Palma Rita e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 38 del 1989);

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti i

giudizi, ha preso le stesse conclusioni di cui sopra;

Considerato che i cinque giudizi, siccome prospettano la stessa

questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità

costituzionale della norma impugnata nella parte in cui dispone che

le somme de quibus non danno luogo a corresponsione di interessi per

ritardato pagamento, e non fondata la questione per il profilo della

mancata rivalutazione monetaria (sentenza n. 1060 del 1988);

che successivamente la questione è stata dichiarata

rispettivamente manifestamente inammissibile per il primo profilo,

essendo la norma ormai espunta dall'ordinamento, e manifestamente

infondata per l'altro profilo (ordinanza n. 68 del 1989);

che non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi che possono

fondare una diversa decisione, va emessa analoga statuizione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31

agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale),

convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui

non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la

riliquidazione della indennità premio di servizio, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Agrigento con le ordinanze in epigrafe;

b) la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dello stesso art. 23, quarto comma, del

decreto-legge 31 agosto 1987, n.359, convertito nella legge 29

ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui non prevede la

corresponsione degli interessi sulle dette somme, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Agrigento con le ordinanze in epigrafe, perché già

dichiarato costituzionalmente illegittima nella stessa parte con la

sentenza n. 1060 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI