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Ordinanza 363/1989 ECLI:IT:COST:1989:363 Generato dall'IA

Ordinanza 363/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 363/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988

Regesto Legislator

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art. 53 della Costituzione; Ordinanza 363/1989 · Corte costituzionale: Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988

Parole chiave

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rimborso dei contributi riscossione dei contributi finanziamento della previdenza professionale compensazione della rendita rendita d'invalidità della previdenza professionale contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 53 della Costituzione
829, in riferimento all'art. 53 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 16 e

36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di

previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle

Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988

dalla Commissione Tributaria di primo grado di Firenze, sul ricorso

proposto da Riccobono Vincenzo contro l'Intendenza di Finanza di

Firenze, iscritta al n. 679 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di Firenze,

con ordinanza del 3 maggio 1988 (R.O. n. 679 del 1988), emessa nel

giudizio instauratosi a seguito del silenzio-rifiuto dell'Intendenza

di Finanza di Firenze per il rimborso dell'IRPEF indebitamente

trattenuta sulla indennità di fine rapporto corrisposta al dr.

Riccobono Vincenzo dall'Opera di Previdenza ed Assistenza per i

ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 16 e 36 della legge

14 dicembre 1973, n. 829, in riferimento all'art. 53 della

Costituzione;

Considerato che dopo l'emissione di detta ordinanza, la legge 13

maggio 1988, n. 154, di conversione del decreto-legge 14 marzo 1988,

n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione

delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), con l'art.

3-ter, ha modificato l'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1987, n. 917,

concernente il regime di tassazione dell'indennità di fine rapporto,

escludendo dalla base imponibile una parte della somma versata a

titolo di contribuzione dal lavoratore dipendente;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti alla Commissione

remittente, perché riesamini la rilevanza della questione alla

stregua della nuova normativa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di

primo grado di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI