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Sentenza 349/1989 ECLI:IT:COST:1989:349 Generato dall'IA

Sentenza 349/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 349/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 437 c.c; Sentenza 349/1989 · Corte costituzionale: 1 della legge 3

Parole chiave

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obbligo di assistenza contributo alimentare parentale assegni familiari pensione alimentare d'indigenza accoglimento in una famiglia incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
art. 437 c.c
ai sensi dell'art. 437 c.c., a prestare gli alimenti al donante come
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3

dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di

spedalità e manicomiali), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio

1988 della Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente

tra Ricovero Giovannelli e Trettel Francesco ed altri, iscritta al n.

774 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Nel procedimento civile promosso dall'istituto Ricovero

Giovanelli, per ottenere il rimborso delle spese di spedalità,

anticipate in favore di Deflorian Giulio, nei confronti di Trettel

Francesco, beneficiario di donazione di tutti i beni dell'assistito,

la Corte d'appello di Trento, con ordinanza emessa il 10 maggio 1988,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 3 dicembre

1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e

manicomiali) nella parte in cui non prevede tra gli obbligati alla

rivalsa delle rette di assistenza, spedalità e ricovero il

donatario, e non lo pone con precedenza sugli altri obbligati,

eccettuata l'ipotesi della donazione remuneratoria.

Afferma infatti il giudice a quo - dopo aver richiamato la

sentenza di questa Corte n. 112 del 1975, che ha riconosciuto la

legittimità della rivalsa, ex art. 1 della legge citata, nei

confronti dei congiunti dell'assistito indigente, in quanto tenuti

agli alimenti - che è irragionevole la mancata previsione, con

precedenza su ogni altro obbligato, del donatario, che è chiamato,

ai sensi dell'art. 437 c.c., a prestare gli alimenti al donante come

primo obbligato; tanto più che la norma censurata impone una

prestazione patrimoniale ai congiunti dell'assistito indigente, che

di nulla beneficiano, laddove il donatario ha realizzato un

arricchimento.

La questione è ritenuta rilevante perché il Trettel non è

compreso tra i soggetti elencati nell'attuale formulazione della

norma impugnata, mentre è beneficiario di donazione di tutti i beni

dell'assistito Deflorian.

1. - È sollevata, in via incidentale, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931, n. 1580

recante Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e

manicomiali, nella parte in cui non comprende fra i soggetti

obbligati alla rivalsa il donatario del ricoverato che fosse tenuto

per legge agli alimenti durante il periodo del ricovero.

Secondo l'ordinanza di rimessione la norma, con l'indicare quali

obbligati alla rivalsa i congiunti dei ricoverati tenuti agli

alimenti nell'ordine stabilito dall'art. 142 del codice civile (del

1865), non farebbe gravare l'obbligo della rivalsa sul donatario

malgrado che questi, a norma dell'art. 433 del codice civile ora

vigente, sia tenuto agli alimenti con precedenza rispetto ai

congiunti del ricoverato, con manifesta discriminazione sfavorevole

di tali obbligati rispetto al donatario.

2. - In realtà la norma è testualmente concepita in modo da

individuare gli obbligati alla rivalsa e l'ordine in cui essi sono

obbligati mediante un rinvio a quella, racchiusa nell'art. 142 del

codice civile abrogato, che poneva gli alimenti a carico di soggetti

tutti qualificabili come congiunti del ricoverato, e per questo essa

qualifica in tal modo i soggetti individuati.

Ma si tratta evidentemente di un rinvio non già alla disciplina

codicistica degli alimenti allora in vigore considerata nel suo

specifico contenuto, bensì alla disciplina codicistica degli

alimenti vigente al tempo di avveramento della fattispecie, e ciò in

considerazione del carattere sostitutivo che l'onere delle spese di

spedalità e manicomiali a carico delle amministrazioni pubbliche

presenta rispetto all'adempimento dell'obbligo alimentare da parte

dei soggetti sui quali esso grava nei confronti del ricoverato.

Segue che, una volta modificata la disciplina dell'obbligo

alimentare ad opera del combinato disposto degli artt. 433, 437 e

438, ultimo comma, del nuovo codice, che include fra gli obbligati, e

con precedenza rispetto agli altri, il donatario - a meno che si

tratti di donazione fatta in riguardo di matrimonio, o remuneratoria

- è a tale disciplina che si deve avere riguardo per

l'individuazione degli obbligati alla rivalsa ai fini della norma ora

impugnata.

Questa, così interpretata, si sottrae dunque alla censura

prospettata con l'ordinanza di rimessione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931,

n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e

manicomiali), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI