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Ordinanza 342/1989 ECLI:IT:COST:1989:342 Generato dall'IA

Ordinanza 342/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 342/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali

Regesto Legislator

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Ordinanza 342/1989 · Corte costituzionale: materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali

Parole chiave

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finanze regionali stato richiesto diritto tributario tassa sul foglio di malattia legislazione in materia di sicurezza sociale debito di contributi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 del

decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548 (Disposizioni urgenti in

materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali

e di sgravi contributivi al Mezzogiorno) promossi con ricorsi delle

Regioni Toscana ed Emilia Romagna, notificati il 27 e il 30 gennaio

1989, depositati in cancelleria il 2 e l'8 febbraio successivi ed

iscritti ai nn. 2 e 10 del registro ricorsi 1989.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che le Regioni Toscana ed Emilia Romagna con ricorsi

notificati, rispettivamente, il 27 e 30 gennaio 1989 e depositati,

rispettivamente, il 2 e 9 febbraio 1989, hanno sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge 30

dicembre 1988, n. 548 (Disposizioni urgenti in materia di evasione

contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali e di sgravi

contributivi al Mezzogiorno) per violazione degli artt. 81, 117, 118,

119 e 125 Cost.;

che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso

decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548 non è stato

convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 30

dicembre 1988, n. 548 (Disposizioni urgenti in materia di evasione

contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali e di sgravi

contributivi al Mezzogiorno), sollevata, per violazione degli artt.

81, 117, 118 e 119 Cost., dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna con

i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI