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Ordinanza 335/1989 ECLI:IT:COST:1989:335 Generato dall'IA

Ordinanza 335/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 335/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge

Regesto Legislator

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Ordinanza 335/1989 · Corte costituzionale: 1, della legge

Parole chiave

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reintegrazione dei beneficiari di una rendita rendita d'invalidità della previdenza professionale rendita per menomazione dell'integrità rendita intera suddivisione della previdenza professionale riduzione della rendita d'invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge

12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per

l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti

degli artigiani e loro famigliari), promosso con ordinanza emessa il

20 ottobre 1988 dal Pretore di Torino nel procedimento civile

vertente tra Perino Lucia e l'I.N.P.S., iscritta al n. 55 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Perino Lucia;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente,

titolare della pensione di riversibilità a carico della Gestione

artigiani nonché della pensione ordinaria di vecchiaia aveva

richiesto l'integrazione al minimo del primo trattamento, il Pretore

di Torino, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1988, ha sollevato, in

relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962,

n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo

della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per gli

artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta

d'invalidità a carico del Fondo per coltivatori dipendenti;

Considerato che, anche a prescindere dalla contraddittoria

prospettazione della questione da parte del giudice a quo la norma

impugnata è stata dichiarata illegittima sotto ogni profilo residuo

con la sentenza n. 81 del 1989;

Che pertanto la questione stessa è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962,

n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di

pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione

obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e

loro familiari), già dichiarata costituzionalmente illegittima con

sentenza n. 81 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI