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Ordinanza 333/1989 ECLI:IT:COST:1989:333 Generato dall'IA

Ordinanza 333/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 333/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Commissione tributaria di 1° grado di Savona sul ricorso proposto da

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 333/1989 · Corte costituzionale: Commissione tributaria di 1° grado di Savona sul ricorso proposto da

Parole chiave

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pensione d'invalidità tassa d'esenzione dall'obbligo militare adeguamento della rendita esenzione dal pagamento dei contributi deducibilità dei contributi di mantenimento rendita straordinaria senza limite di reddito

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle agevolazioni

tributarie") promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1980 dalla

Commissione tributaria di 1° grado di Savona sul ricorso proposto da

Taschini Adelmo contro l'Ufficio Imposte dirette di Savona, iscritta

al n. 44 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7/1ª serie speciale dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Savona,

nel giudizio promosso da Adelmo Taschini nei confronti dell'Ufficio

Imposte dirette di Savona al fine di ottenere il rimborso dell'IRPEF

trattenutagli sull'importo della pensione privilegiata ordinaria per

invalidità contratta durante il servizio prestato nel Corpo delle

Guardie di P.S., ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 maggio 1980

(pervenuta alla Corte il 21 gennaio 1989), questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle

agevolazioni tributarie"), in quanto non estende alle pensioni

privilegiate ordinarie militari l'agevolazione tributaria (esenzione

dall'IRPEF) prevista per le pensioni di guerra;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione.

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata

da questa Corte con la sent. n. 151 del 1981, per insussistenza

dell'omogeneità delle situazioni raffrontate, e quindi

manifestamente infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del

1982, n. 307 e n. 366 del 1985, n. 786 del 1988 e n. 202 del 1989;

che nella ordinanza di rimessione in esame non vengono addotti

argomenti diversi;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle

agevolazioni tributarie") sollevata dalla Commissione tributaria di

primo grado di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI