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Ordinanza 33/1989 ECLI:IT:COST:1989:33 Generato dall'IA

Ordinanza 33/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 33/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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con l'ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 dal Pretore di Firenze nel

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 33/1989 · Corte costituzionale: con l'ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 dal Pretore di Firenze nel

Parole chiave

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contributo paritetico sussidi per premi di cassa malati spese per malattia prese in carico esenzione dal pagamento dei contributi indennità giornaliere di malattia copertura della fisioterapia

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
Legge finanziaria 1986) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge

28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) promosso

con l'ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 dal Pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Barresi Mario e l'INPS ed altro

iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 (pervenuta

il 12 luglio 1988) dal Pretore di Firenze, nel procedimento civile

vertente sull'obbligo di versamento del contributo sociale di

malattia da parte di liberi professionisti, è stata sollevata

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 l.

28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), nella

parte in cui assoggetta ad una diversa misura di contributo i redditi

derivanti da lavoro subordinato e quelli derivanti da lavoro

parasubordinato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.;

che si è costituito l'INPS ed è intervenuto, tramite

l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendosi rispettivamente per l'inammissibilità e

l'infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza in epigrafe, pur nella specificità

della fattispecie relativa a liberi professionisti (medici)

svolgenti, si assume, lavoro "para-subordinato", solleva la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 31 legge 28 febbraio 1986 n.

41 sotto argomenti, profili e parametri (disparità di trattamento

nella misura del contributo per una categoria di soggetti) già presi

in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e

con le successive ordinanze nn. 431, 595 e 790 del 1988;

che pertanto, non essendo quanto dedotto suscettibile di diversa

valutazione trattandosi nella specie di caratteristiche proprie del

rapporto di lavoro autonomo, va dichiarata la manifesta infondatezza

della questione di legittimità sollevata dal Pretore di Firenze;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

Legge finanziaria 1986) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.,

dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI