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Ordinanza 329/1989 ECLI:IT:COST:1989:329 Generato dall'IA

Ordinanza 329/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 329/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Magistrato di sorveglianza di Milano nel procedimento penale a carico

Regesto Legislator

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Ordinanza 329/1989 · Corte costituzionale: Magistrato di sorveglianza di Milano nel procedimento penale a carico

Parole chiave

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porto abusivo di armi arma personale restrizione di libertà legge sulle armi disarmo dispensa dall'obbligo di controllo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, ultimo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), in relazione all'art. 56, primo comma, n. 3, della stessa

legge, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1988 dal

Magistrato di sorveglianza di Milano nel procedimento penale a carico

di Peis Bernardino, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che - nel corso dell'udienza avente ad oggetto la

determinazione delle modalità esecutive della sanzione sostitutiva

della libertà controllata applicata all'agente di custodia Peis

Bernardino - il Magistrato di sorveglianza di Milano ha, con

ordinanza del 25 ottobre 1988, sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 64,

ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione

all'art. 56, n. 3 (rectius: art. 56, primo comma, n. 3) della stessa

legge, "nella parte in cui non consente al Magistrato di sorveglianza

di disciplinare il divieto di detenere armi in modo da non ostacolare

il lavoro del condannato";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,

inammissibile e, in subordine, non fondata;

considerato che analoga questione è già stata dichiarata

manifestamente inammissibile con ordinanza n.147 del 1989 e che

nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi

rispetto a quelli allora esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 64, ultimo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione

all'art. 56, primo comma, n. 3, della stessa legge, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di

sorveglianza di Milano con ordinanza del 25 ottobre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI