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Ordinanza 31/1989 ECLI:IT:COST:1989:31 Generato dall'IA

Ordinanza 31/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 31/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il 4 marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano

Regesto Legislator

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art. 76 Cost, art. 76 della Costituzione; Ordinanza 31/1989 · Corte costituzionale: il 4 marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano

Parole chiave

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aliquota d'imposta prorata di detrazione tariffa dei premi opposizione al precetto esecutivo riscossione di tasse imposta diretta

Disposizioni normative citate

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art. 76 Cost
in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità
art. 76 della Costituzione
riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e)

della Tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

(Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa

il 4 marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano

sul ricorso proposto dalla S.p.a. Ghezzi Angelo e C. contro l'Ufficio

del Registro di Milano, iscritta al n. 375 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 marzo 1987, la Commissione

tributaria di primo grado di Milano, sul ricorso proposto da S.p.a.

Ghezzi Angelo contro l'Ufficio del Registro di Milano, ha sollevato,

in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, lett. e) della Tariffa allegato A al

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, nella parte in cui dispone la

tassazione con imposta proporzionale delle delibere assembleari

portanti l'emissione di prestiti obbligazionari;

Considerato che, come evidenziato anche da recente sentenza di

questa Corte (n. 156 del 1987), è stato emanato in precedenza il

d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro), il quale all'art. 4 della Tariffa

ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni;

che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione

retroattiva di tale disposizione modificativa, disponendo che essa ha

effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente

alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento;

che pertanto, la proposta questione risulta manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 lett. e) della Tariffa

allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sollevata, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI