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Ordinanza 304/1989 ECLI:IT:COST:1989:304 Generato dall'IA

Ordinanza 304/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 304/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, 10° comma,

Regesto Legislator

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art. 1591 cod. civ; Ordinanza 304/1989 · Corte costituzionale: 69, 10° comma,

Parole chiave

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conduttore di locali commerciali sospensione dell'assicurazione protezione del conduttore contro le disdette protrazione convenzionale dell'assicurazione riduzione dell'assicurazione mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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art. 1591 cod. civ
risarcire il danno ex art. 1591 cod. civ.";
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, 10° comma,

legge 27 luglio 1978 n. 392, nella nuova formulazione di cui alla

legge 6 febbraio 1987 n. 15, ("Conversione in legge, con

modificazioni del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 382, recante

misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili

adibiti ad uso diverso da quello di abitazione"); dell'art. 2, 4°

comma legge 6 febbraio 1987 n. 15 promosso con ordinanza emessa il 14

novembre 1988 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente

tra S.p.A. ICE SNEI e Fiorillo Salvatore ed altro iscritta al n. 812

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3 prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un processo civile promosso dal locatore

di un immobile ad uso non abitativo contro il conduttore per ottenere

"la determinazione giudiziale del canone e dell'indennità di

occupazione" per il periodo successivo alla scadenza del regime

transitorio, il Pretore di Napoli, con ordinanza del 14 novembre

1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69,

decimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo stabilito

dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, e dell'art. 2, quarto comma, di

quest'ultima legge, "nella parte in cui si stabilisce che il

conduttore di immobili ad uso diverso da abitazione, per il periodo

di occupazione successivo alla scadenza del vecchio contratto e fino

alla data di rilascio fissata dal giudice o alla decorrenza di un

nuovo contratto, non è tenuto a corrispondere se non il canone,

maggiorato di un aumento in misura prefissata dalla legge e neppure a

risarcire il danno ex art. 1591 cod. civ.";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata;

Considerato che nell'indicazione della norma impugnata il giudice

a quo è caduto in una falsa demostratio, tale norma non essendo

contenuta nel combinato disposto dell'art. 69, decimo comma, della

legge n. 392 del 1978, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 9

dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,

e dell'art. 2, quarto comma, del medesimo decreto n. 832, bensì

nell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito

nella legge 25 novembre 1987, n. 478;

che la questione è già stata, con argomenti analoghi,

sottoposta a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la

sentenza n. 22 del 1989;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito

nella legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia di locazioni

di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di

assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata) -

erroneamente indicato come art. 69, decimo comma, della legge 27

luglio 1987, n. 392, modificato dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15,

combinato con l'art. 2, quarto comma, di quest'ultima legge -

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal

Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI