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Ordinanza 302/1989 ECLI:IT:COST:1989:302 Generato dall'IA

Ordinanza 302/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 302/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 302/1989 · Corte costituzionale: ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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protezione del conduttore contro le disdette protrazione della locazione pigione scalare rinvio della rendita soggiorno ininterrotto infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli 1 e 1- bis della legge 8 aprile 1988 n. 108 (Misure

urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità

abitative) promosso con ordinanza emessa l' 11 settembre 1988 dal

Pretore di Gravina in Puglia nel procedimento civile vertente tra

Polo Maria Teresa e Zito Rosa iscritta al n. 684 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un processo di opposizione

all'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobile ad uso

abitativo per finita locazione, nel quale l'opponente ha domandato la

sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre 1988 o ad altra data

"maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia", il Pretore di

Gravina, con ordinanza dell'11 settembre 1988, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 1- bis del

decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito con modificazioni

nella legge 8 aprile 1988, n. 108, in quanto, "nel loro combinato

disposto", introducono una ingiustificata disparità di trattamento

tra conduttori di immobili ad uso abitativo e conduttori di immobili

ad uso diverso dall'abitazione, il beneficio della sospensione

dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non essendo per questi

ultimi subordinato alla condizione dell'alta tensione abitativa del

comune in cui l'immobile è situato;

che, ad avviso del giudice remittente, le norme impugnate

violerebbero il principio di eguaglianza anche perché

comporterebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra i

conduttori di immobili ad uso abitativo siti nei comuni individuati

"ad alta tensione abitativa" e i conduttori di immobili ad uso

abitativo siti in comuni non individuati tali (come quello di Gravina

di Puglia), solo i primi essendo ammessi a fruire dello stesso

trattamento privilegiato dei conduttori di immobili ad uso non

abitativo;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che entrambi gli argomenti addotti a sostegno della

pretesa violazione del principio di eguaglianza muovono da una

interpretazione puramente letterale della norma impugnata nel senso

che la proroga degli sfratti per finita locazione, ivi disposta in

favore dei conduttori di immobili ad uso commerciale, non sarebbe

subordinata alla condizione dell'ubicazione in un comune ad alta

tensione abitativa, diversamente da quanto stabilito nel precedente

art. 1 per gli immobili ad uso abitativo;

che, al contrario, dalla ratio dell'art. 1-bis, aggiunto della

legge di conversione, e ancora dall'art. 4- bis si argomenta

chiaramente che la detta condizione vale anche per gli immobili

adibiti ad uso diverso dall'abitazione, salva in ogni caso la deroga

stabilita dall'art. 4- bis per i comuni terremotati;

che, pertanto, non sussiste la denunciata differenza di

trattamento tra i conduttori di immobili ad uso di abitazione e i

conduttori di immobili ad uso diverso, mentre la disparità di

trattamento tra conduttori di immobili ad uso abitativo siti in

comuni non definiti ad alta tensione abitativa e i conduttori di

immobili ugualmente ad uso abitativo siti nei comuni di cui all'art.

1 del d.l. n. 708 del 1986, convertito nella legge n. 899 del 1986,

comporta un'eccezione al principio di esecutività dei provvedimenti

giudiziari di condanna, non già, come suppone il Pretore remittente,

un limite arbitrario a una presunta regola di sospensione

dell'esecuzione: eccezione giustificata appunto dalle peculiari

situazioni di disagio che caratterizzano le aree ad alta tensione

abitativa;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 1- bis del decreto-legge 8 febbraio

1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile

1988, n. 108 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza

di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Pretore di Gravina di Puglia con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI