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Ordinanza 300/1989 ECLI:IT:COST:1989:300 Generato dall'IA

Ordinanza 300/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 300/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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addetti al Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 27 della legge 5

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 300/1989 · Corte costituzionale: 27 della legge 5

Parole chiave

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elezione regionale elezione nell'ambito dei diritti politici contenzioso elettorale circoscrizione elettorale sistema elettorale europeo diritto regionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale degli
art. 3 della Costituzione
d'Aosta), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, della legge

17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli

regionali delle Regioni a statuto normale), dell'art. 7 della legge

23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed

incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,

comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli

addetti al Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 27 della legge 5

agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale

della Valle d'Aosta), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello

di Torino nel procedimento civile vertente tra Torrione Gianni e Bich

Edoardo ed altra, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello

di Torino nel procedimento civile vertente tra Aloisi Domenico e

Vesan Silvano ed altra, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1989

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello

di Torino nel procedimento civile vertente tra Ricco Raffaele e Vesan

Silvano ed altra, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visti l'atto di costituzione di Ricco Raffaele nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le tre ordinanze, di analogo tenore, indicate in

epigrafe la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale degli

artt. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione

dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), 7 della

legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed

incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,

comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli

addetti al Servizio sanitario nazionale), assumendo che tali

disposizioni, in quanto estendono alle regioni ad autonomia ordinaria

e non anche alla Regione Valle d'Aosta il principio del doppio grado

di giurisdizione in tema di contenzioso elettorale regionale,

determinino una irragionevole disparità di trattamento a danno di

quest'ultima;

che è altresì censurato, "di riflesso", l'art. 27 della legge

5 agosto 1962, n.1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale

della Valle d'Aosta), il quale prevede che contro la delibera assunta

da detto Consiglio in materia di decadenza per cause sopravvenute di

ineleggibilità è ammesso ricorso giurisdizionale - in unico grado -

alla Corte d'appello di Torino;

Considerato che la questione, già proposta dalla stessa Corte

d'appello di Torino, è stata dichiarata inammissibile con la

sentenza n. 1131 del 1988 in riferimento tanto alle disposizioni

direttamente impugnate, non applicabili nel giudizio principale,

quanto a quella in esso effettivamente applicabile - e cioè l'art.

27 della legge n. 1257 del 1962 - "poiché non è dato comprendere,

in assenza di qualunque motivazione sul punto, rispetto a che cosa,

in quali sensi e per quali effetti tale norma sia impugnata 'di

riflesso'";

che, poiché con le tre predette ordinanze la questione è

riproposta nei medesimi termini e con identica prospettazione, essa

va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 17 febbraio

1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle

Regioni a statuto normale) e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154

(Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche

di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e

in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario

nazionale) e, "di riflesso", dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962,

n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle

d'Aosta), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Corte d'appello di Torino con tre ordinanze emesse il 30

settembre 1988 (r.o. nn. 1, 2, 3 del 1989).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI