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Ordinanza 294/1989 ECLI:IT:COST:1989:294 Generato dall'IA

Ordinanza 294/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 294/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 294/1989 · Corte costituzionale: ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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moneta rapporto di valuta reato motivante l'estradizione sovvenzioni all'esportazione esportazione di capitali licenza d'esportazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

26 settembre 1986, n. 599 (Revisione legislazione valutaria),

promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1988 dal Giudice

istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a

carico di Merloni Vittorio ed altri, iscritta al n.103 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n.14, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti l'atto di costituzione di Ninno Mario ed altri, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma,

con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 2 della legge 26 settembre 1986 n. 599

(Revisione legislazione valutaria), in riferimento agli articoli 3 e

25 della Costituzione, assumendo che la norma denunziata, con

l'espressione "violazione di divieto legalmente dato" viene a punire

nello stesso modo comportamenti diversi, quali quelli posti in essere

nella vigenza della normativa precedente (ispirata al divieto

generale di esportazione della valuta) e di quella attuale (ispirata

alla libertà dei rapporti monetari);

Vi sarebbe poi anche contrasto col principio di tassatività, data

la portata così ampia e generica della norma da ricomprendere

precetti scaturenti da principi opposti;

Considerato che dopo l'ordinanza di rimessione è stata emanata la

legge 21 ottobre 1988, n. 455, che depenalizza anche per il passato

le violazioni previste dalla norma denunziata, in modo che si rende

necessario un nuovo esame della rilevanza;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI