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Ordinanza 290/1989 ECLI:IT:COST:1989:290 Generato dall'IA

Ordinanza 290/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 290/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 7, 9 e

Regesto Legislator

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Ordinanza 290/1989 · Corte costituzionale: 2, 7, 9 e

Parole chiave

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pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete dubbi sull'imparzialità parzialità del giudice istruzione giudiziaria segreto professionale dei giornalisti indipendenza dei giudici
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento

giudiziario militare); degli artt. 1, cpv. e 2, primo e secondo

comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento

giudiziario militare di pace) e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge

13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile

dei magistrati) promossi con ordinanze emesse il 26 ed il 25 maggio

1988 dal Tribunale militare di La Spezia nei procedimenti penali a

carico di Gallidabino Massimo e Zingaretti Riccardo, iscritte ai nn.

805 e 806 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno

1989.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale

militare di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 101,

103, terzo comma, e 108 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1, del regio decreto 9

settembre 1941, n. 1022 e degli artt. 1, capoverso e 2, primo e

secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui

non prevedono un organo d'autogoverno della magistratura militare;

che, con le stesse ordinanze, il giudice a quo ha sollevato, in

riferimento agli artt. 101, secondo comma e 108, secondo comma,

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 7, 9 e

16 della legge 13 aprile 1988, n. 117;

che le ordinanze di rimessione assumono, in particolare, che

incida sulle garanzie d'indipendenza ed imparzialità dei giudici non

togati la previsione dell'obbligo di compilazione d'un sommario

processo verbale contenente la menzione dell'unanimità della

decisione od il dissenso eventualmente espresso da qualche giudice,

con la conseguente possibilità che, sia pur entro i limiti fissati

dalla legge, siano rese note "all'esterno" le posizioni dei singoli

giudici;

Considerato che le ordinanze del Tribunale militare di La Spezia

prospettano questioni identiche e pertanto i relativi giudizi possono

essere riuniti;

che, con la sentenza n. 41 del 1989, la Corte costituzionale ha

dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale relative alla disciplina della responsabilità civile

dei giudici non togati chiamati a far parte dei Tribunali militari;

che, in ogni caso, la legge 30 dicembre 1988, n. 561, istituendo

il "Consiglio della magistratura militare", ha dato vita ad un organo

d'autogoverno dei magistrati militari, la cui mancanza viene

lamentata dal giudice a quo;

che, pertanto, è necessario restituire gli atti al Tribunale

militare di La Spezia, affinché il medesimo valuti, alla luce della

sopravvenuta normativa, se le sollevate questioni di legittimità

costituzionale siano tuttora rilevanti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La

Spezia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI