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Ordinanza 286/1989 ECLI:IT:COST:1989:286 Generato dall'IA

Ordinanza 286/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 286/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale del comma secondo dell'articolo 6 cit., nella parte in

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 38 Cost; Ordinanza 286/1989 · Corte costituzionale: costituzionale del comma secondo dell'articolo 6 cit., nella parte in

Parole chiave

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retroattività della rendita d'invalidità età legale di pensionamento diritti a pensione revisione accredito di vecchiaia adeguamento della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
art. 38 Cost
alla luce dell'art. 38 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e

perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione

sociale), promossi con due ordinanze emesse il 1° giugno 1988 dal

Pretore di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 577 e 578 del

registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Bianchi Vincenzo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che in un giudizio civile, promosso da Vincenzo Bianchi

contro l'I.N.P.S. per ottenere la maggiorazione del trattamento

pensionistico introdotta dall'art. 6 della legge n. 140 del 1985 in

favore degli ex combattenti non aventi diritto alle provvidenze di

cui alla legge n. 336 del 1970, l'adito Pretore di Torino, con

ordinanza del 1° giugno 1988 (r.o. n. 577/1988), ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale del comma secondo dell'articolo 6 cit., nella parte in

cui esclude il diritto alla predetta maggiorazione per gli ex

combattenti titolari (come, nella specie, il ricorrente) di pensioni

con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968;

che ad avviso del giudice a quo, tale termine non sarebbe

razionalmente giustificato, neppure considerando che esso coincide

con quello stabilito nell'art. 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336,

in relazione alla corresponsione dei benefici agli ex combattenti

già dipendenti pubblici;

che innanzi alla Corte si è costituita la parte privata che,

nell'aderire alle conclusioni dell'Autorità remittente, ha

sottolineato l'arbitrarietà del medesimo termine temporale anche

alla luce dell'art. 38 Cost.;

che identica questione è stata sollevata con altra ordinanza,

in pari data (r.o. n. 578/1988), dello stesso Pretore di Torino, nel

procedimento civile di analogo contenuto tra Luigi Savio e

l'I.N.P.S.;

che nel secondo giudizio ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale

dello Stato, la quale, in linea preliminare, ha eccepito

l'inammissibilità della questione - risolventesi, a suo avviso, in

una generica doglianza di violazione dell'art. 3 Cost. - e, in

subordine, ha concluso, comunque, per la sua infondatezza, negando

che la norma censurata provochi alcuna ingiustificata disparità di

trattamento e sostenendo che, in ogni caso, non sarebbe censurabile

la discrezionale determinazione del legislatore di limitare entro una

certa data la retroattività delle leggi;

Considerato che i giudizi vanno riuniti, concernendo un'identica

questione;

che dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione è

sopravvenuta la legge 29 dicembre 1988, n. 544, la quale (art. 6) ha

riconosciuto il diritto ad una maggiorazione del trattamento

pensionistico a favore degli ex-combattenti, contemplati dall'art. 6,

comma primo, della legge n. 140 del 1985, titolari di pensioni con

decorrenza anteriore al 7 marzo 1968;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti ai

giudici remittenti perché riesaminino la rilevanza della questione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di

Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI