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Ordinanza 280/1989 ECLI:IT:COST:1989:280 Generato dall'IA

Ordinanza 280/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 280/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.6, commi primo e

Regesto Legislator

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art. 117 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 280/1989 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.6, commi primo e

Parole chiave

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previdenza sociale dei lavoratori previdenza vincolata finanziamento della previdenza professionale assicurazione generale di vecchiaia suddivisione della previdenza professionale previdenza più estesa

Disposizioni normative citate

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art. 117 Cost
f) dello Statuto siciliano e dell'art. 117 Cost.;
art. 3 Cost
censurate si porrebbero in contrasto anche con l'art. 3 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.6, commi primo e

terzo, della legge della Regione Sicilia 21 agosto 1984, n.55 (Nuove

norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte

dirette in Sicilia), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1988

dal Pretore di Trapani nel procedimento civile vertente tra Barraco

Michele e la SO.GE.SI., iscritta al n.8 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.4 prima serie

speciale dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento civile promosso da Michele Barraco

contro la s.p.a. SO.GE.SI, il Pretore di Trapani ha dichiarato

rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento all'art. 17

lett. f) dello Statuto della Regione Siciliana nonché agli artt. 3 e

117 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

commi primo e terzo, della legge regionale siciliana 21 agosto 1984

n. 55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle

imposte dirette in Sicilia) che, nel dettare la disciplina del

conferimento delle esattorie siciliane alla SO.GE.SI., ha subordinato

la conferma del personale in servizio presso le singole esattorie

alla condizione che lo stesso risulti iscritto, alla data del 31

dicembre 1983, al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali ed

ha determinato il trattamento economico spettante al suddetto

personale "in relazione alla qualifica riconosciuta ad ogni

lavoratore ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di

lavoro alla data del 31 dicembre 1983";

che, secondo il giudice rimettente, le norme censurate

modificherebbero in senso deteriore per i dipendenti la disciplina

contenuta nell'art.140 del testo unico 15 maggio 1963 n. 858, dove si

garantisce il mantenimento in servizio "senza soluzione di

continuità" - e quindi la prosecuzione del rapporto alle condizioni

esistenti - a tutto il personale che, alla scadenza o cessazione del

contratto di esattoria, risulti iscritto da almeno tre mesi al fondo

di previdenza degli impiegati esattoriali;

che, pertanto, le disposizioni regionali impugnate non si

uniformerebbero ai principi della normativa statale in violazione

dell'art. 17 lett. f) dello Statuto siciliano e dell'art. 117 Cost.;

che, infine - sempre ad avviso del giudice rimettente - le norme

censurate si porrebbero in contrasto anche con l'art. 3 Cost.,

riservando agli impiegati delle esattorie siciliane un trattamento

meno favorevole di quello riconosciuto agli impiegati delle altre

esattorie nazionali;

che, nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita né

ha spiegato intervento la Regione siciliana;

Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata

manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 811 del

1988 e che non vengono addotti profili o argomentazioni

sostanzialmente diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, commi primo e terzo, della legge della

Regione siciliana 21 agosto 1984 n. 55, sollevata in riferimento

all'art. 17 lett. f) dello Statuto della Regione siciliana ed agli

artt. 117 e 3 della Costituzione dal Pretore di Trapani con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI