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Ordinanza 28/1989 ECLI:IT:COST:1989:28 Generato dall'IA

Ordinanza 28/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 28/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 28/1989 · Corte costituzionale: 2, primo comma,

Parole chiave

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percepzione indebita di disoccupazione retribuzione del lavoratore dipendente stipendio base imposta sugli stipendi suddivisione della previdenza professionale diritto della funzione pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti

il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) in relazione

all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile promosso

con ordinanza emessa il 16 febbraio 1988 dal Pretore di Taranto nel

procedimento civile vertente tra Cavani Vincenzo e la Banca Popolare

Jonica ed altro, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 / prima

serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Taranto, con ordinanza in data 16

febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, primo comma, n.

3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non prevede

la pignorabilità degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti

corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni

credito vantato nei confronti del personale;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sotto gli

stessi profili impugnata;

che quindi la questione ora sollevata va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del

d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il

sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), nella parte

in cui non prevede la pignorabilità degli stipendi, salari e

retribuzioni equivalenti corrisposti dallo Stato, fino alla

concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del

personale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tale

parte con sentenza n. 878 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI