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Ordinanza 278/1989 ECLI:IT:COST:1989:278 Generato dall'IA

Ordinanza 278/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 278/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare

Regesto Legislator

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Ordinanza 278/1989 · Corte costituzionale: 26 (Misure urgenti per fronteggiare

Parole chiave

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mora del conduttore garanzia di locazione non pagata diritto di riprendere il possesso della cosa dilazione di pagamento protezione del conduttore contro le disdette rinvio della rendita
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del

decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare

l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con

modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108, promosso con

ordinanza emessa il 28 luglio 1988 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Bianchi Monti Irene e Castelli

Sandra, iscritta al n. 804 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che dinanzi al Pretore di Milano la locatrice di un

immobile adibito ad uso abitativo aveva proposto ricorso, ex art. 610

del codice di procedura civile, deducendo che l'Ufficiale giudiziario

non aveva eseguito lo sfratto per finita locazione ritenendo che la

procedura dovesse essere sospesa ai sensi del decreto-legge 8

febbraio 1988, n. 26 (ciò malgrado la conduttrice si fosse resa

morosa - successivamente alla formazione del titolo - del pagamento

di tre trimestri di canone);

che la conduttrice stessa, per converso, proponeva opposizione

all'esecuzione del provvedimento di rilascio deducendo l'operatività

del regime di sospensione ex lege;

che nel corso di tale giudizio il Pretore sollevava, con

ordinanza emessa il 28 luglio 1988, in relazione agli artt. 24, primo

e secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli

artt. 1 e 4 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, come modificato

dalla legge di conversione 8 aprile 1988, n. 108;

che il giudice a quo rilevava come, a seguito di quest'ultimo

intervento legislativo, non fosse stata riprodotta l'originaria

previsione dell'eccezione alla sospensione dell'esecuzione per i casi

di morosità sopravvenuta accertata con provvedimento passato in

giudicato;

Considerato che l'esecuzione dello sfratto di cui al giudizio a

quo è attualmente sospesa per effetto del sopravvenuto decreto-legge

30 dicembre 1988, n. 551 (applicabile nel Comune di Milano), il quale

prevede (all'art. 2, primo comma, lettera c), in questa parte non

modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 1989, n. 61) la

decadenza dal beneficio della sospensione dell'esecuzione in caso di

inadempimento sopravvenuto alla scadenza del contratto;

che pertanto la rilevanza della questione deve essere

riesaminata alla stregua della citata normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI