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Ordinanza 273/1989 ECLI:IT:COST:1989:273 Generato dall'IA

Ordinanza 273/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 273/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento

Regesto Legislator

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Ordinanza 273/1989 · Corte costituzionale: quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento

Parole chiave

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aliquota della rendita d'invalidità riduzione della rendita indennità di anzianità scala decrescente dei contributi deducibilità dei contributi di mantenimento calcolo delle annualità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

25 marzo 1983, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il

contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione),

promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1988 dal T.A.R. della

Calabria sul ricorso proposto da Maia Silvia Maria contro il

Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 784 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il T.A.R. della Calabria, con ordinanza del 26

febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 10 della legge 25

marzo 1983 n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, recante misure per il

contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione),

nella parte in cui la misura dell'indennità integrativa speciale da

corrispondere in aggiunta alla pensione è ridotta in ragione di un

quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento

di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al

personale collocato in pensione con la massima anzianità di

servizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 531 del 1988, ha

già esaminato questione identica dichiarandone l'infondatezza;

che quindi la questione ora sollevata va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge 25 marzo 1983 n. 79

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29

gennaio 1983 n. 17, recante misure per il contenimento del costo del

lavoro e per favorire l'occupazione), sollevata, in riferimento agli

artt. 36 e 38 della Costituzione, dal T.A.R. della Calabria con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI