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Ordinanza 269/1989 ECLI:IT:COST:1989:269 Generato dall'IA

Ordinanza 269/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 269/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale

Regesto Legislator

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Ordinanza 269/1989 · Corte costituzionale: 46, prima serie speciale

Parole chiave

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rapporto di lavoro contratto tipo di lavoro lavoro sottoposto ad autorizzazione disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato attività sottoposta a contribuzione prestazioni d'invalidità dell'assicurato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo

comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482

(Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le

pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con

ordinanza emessa il 1° marzo 1988 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Naldi Alfonsino e l'Autogrill

S.p.A., iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel procedimento civile vertente tra Naldi Alfonsino

e Autogrill S.p.A., con ordinanza del 1° marzo 1988, pervenuta alla

Corte il 19 ottobre 1988 (R.O. n. 631 del 1988), il Pretore di

Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968,

n. 482, nella costante interpretazione della Corte di cassazione, che

esclude la costituzione ex lege del rapporto di lavoro con gli

invalidi ed i minorati e, conseguentemente, l'applicabilità

dell'art. 2932 del codice civile;

che, a parere del rimettente, risulterebbero violati gli artt.

2, 3, secondo comma, e 4, primo comma, della Costituzione, per la

inosservanza dei doveri inderogabili imposti dalla solidarietà

umana, per l'impedimento del libero sviluppo della persona umana, per

la creazione di una disuguaglianza sostanziale posta dalla ridotta

capacità lavorativa dell'invalido e, infine, per la lesione del

diritto al lavoro;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la infondatezza della questione;

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale

è stata già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 872

del 1988) e che non vi sono ragioni per una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della

legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende

private), in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4, quarto

comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con la

ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI