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Ordinanza 261/1989 ECLI:IT:COST:1989:261 Generato dall'IA

Ordinanza 261/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 261/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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codice di procedura penale, introdotto con la legge 22 dicembre 1980,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 261/1989 · Corte costituzionale: codice di procedura penale, introdotto con la legge 22 dicembre 1980,

Parole chiave

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competenza territoriale giustizia di prossimità competenza del pubblico ministero mutamento della residenza del minore conflitto di competenza lavoristica trasferimento di competenze

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del

codice di procedura penale, introdotto con la legge 22 dicembre 1980,

n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti

relativi a magistrati e nei casi di rimessione), promosso con

ordinanza emessa il 5 aprile 1988 dal Pretore di Trieste nel

procedimento penale a carico di Rosario Gianni, iscritta al n. 449

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Trieste, nel corso di un procedimento

penale a carico del Procuratore della Repubblica presso quel

Tribunale dei minorenni, con ordinanza del 5 aprile 1988 (R.O. n. 449

del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 41- bis del

codice di procedura penale, nella parte in cui - secondo la costante

interpretazione rigorosamente letterale della Corte di cassazione -

dispone lo spostamento di competenza solo nell'ipotesi di

appartenenza del magistrato imputato od offeso dal reato all'ufficio

giudiziario che sarebbe competente a decidere in primo o in secondo

grado, con esclusione, quindi, delle situazioni di appartenenza ad

altro ufficio giudiziario della medesima sede, o circoscrizione, o

distretto;

che, secondo il giudice a quo, tale esclusione contrasterebbe

con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione,

in quanto, essendo la ratio della norma censurata, da un lato, quella

di tutelare il diritto di difesa del magistrato imputato, dall'altro

quella di fornire l'immagine verso l'esterno di terzietà del

giudicante, i limiti di applicazione della norma stessa appaiono

irrazionalmente ristretti;

che, il Pretore si è fatto carico della sentenza n. 232 del

1984, con la quale questa Corte ha già dichiarato inammissibile la

questione (prospettata, allora, con riferimento all'ipotesi di reato

commesso dal pretore o vicepretore onorario - od in suo danno -

allorché tale reato sia di competenza del tribunale nella cui

circoscrizione si trovi il mandamento cui il magistrato appartiene);

che, peraltro, egli ha ritenuto di sottoporre alla Corte un

nuovo elemento di valutazione, costituito dal nuovo codice di

procedura penale - all'epoca dell'ordinanza di rimessione ancora

bozza di progetto governativo -, che è nel senso (art. 11) di

trasferire la competenza in relazione a tutti i procedimenti in cui

un magistrato assume la qualità di imputato o persona offesa dal

reato solo che svolga le sue funzioni - o le svolgesse al momento del

fatto - nel distretto di cui fa parte l'ufficio giudiziario cui

sarebbe attribuita, secondo le regole generali, la competenza a

conoscere del reato;

Considerato che, come la Corte ha già osservato nella sentenza n.

232 del 1984 e nelle successive ordinanze nn. 164 e 165 del 1987,

rientra nella esclusiva competenza del legislatore stabilire se ed in

quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito della

organizzazione giudiziaria, tra organi e singoli, debbano influire

sulla determinazione della competenza, e quali siano le soluzioni

più idonee a garantire l'indipendenza del giudizio ed il prestigio

della magistratura;

che, pertanto, anche la predisposizione di una nuova norma

(nella specie l'art. 11 del nuovo codice di procedura penale,

approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), che risolve in modo

diverso il problema della competenza per i procedimenti riguardanti

magistrati, è espressione della discrezionalità del legislatore,

cui soltanto spetta la valutazione sulla opportunità di effettuare,

attraverso il tempo, scelte diverse;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del codice di procedura

penale, introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla

connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati

e nei casi di rimessione), in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Trieste con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI