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Ordinanza 260/1989 ECLI:IT:COST:1989:260 Generato dall'IA

Ordinanza 260/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 260/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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integrativa speciale, nonché la restituzione dell 'I.R.P.E.F. per la

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 53 della Costituzione; Ordinanza 260/1989 · Corte costituzionale: per la

Parole chiave

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compensazione della rendita d'invalidità rimborso dei contributi reintegrazione dei beneficiari di una rendita tassa d'esenzione dall'obbligo militare rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità che si verifica
art. 53 della Costituzione
all'art. 53 della Costituzione, degli artt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto

comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti

urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella

legge 29 ottobre 1987, n. 440, e degli artt. 2 e 4 della legge 26

settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario

delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in

dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita), promosso con

ordinanza emessa il 3 marzo 1988 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Ferrari Giacomo e l'I.N.A.D.E.L.,

iscritta al n. 286 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale

dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Udito l'avv. Giuseppe La Loggia per l'I.N.A.D.E.L. e l'Avvocato

dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che il Pretore di Genova, nel procedimento civile,

promosso da Ferrari Giacomo contro l'I.N.A.D.E.L., diretto ad

ottenere la rivalutazione e gli interessi sulle somme corrispostegli

per indennità premio di servizio comprensiva della indennità

integrativa speciale, nonché la restituzione dell 'I.R.P.E.F. per la

parte della indennità pari al contributo versato dallo stesso

ricorrente (sentenza n. 178 del 1986), con ordinanza del 3 marzo 1988

(R.O. n. 286 del 1988), ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 23,

quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito,

con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte

in cui esclude che le somme corrisposte al lavoratore iscritto

all'I.N.A.D.E.L. a titolo di riliquidazione della indennità premio

di servizio con inclusione degli incrementi della indennità

integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977,

siano suscettibili di rivalutazione monetaria e diano luogo a

interessi;

che, ad avviso del rimettente, sussisterebbe la violazione

dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità che si verifica

rispetto agli altri lavoratori in genere, per i crediti dei quali è

applicabile l'art. 429 del codice di procedura civile, pur essendo

indubbia la natura alimentare dei crediti previdenziali, e nei

confronti degli stessi lavoratori iscritti all'I.N.A.D.E.L., i quali,

ricevendo in ritardo la riliquidazione della indennità premio di

servizio per ragioni diverse dalla inclusione della indennità

integrativa speciale, hanno diritto alla corresponsione di interessi

e rivalutazione;

b) questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4 della legge 26

settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che

dall'imponibile I.R.P.E.F. vada detratta una somma pari alla

percentuale di indennità premio di servizio corrispondente al

rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il

contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota

complessiva del contributo previdenziale versato all'I.N.A.D.E.L.;

che, a parere del rimettente, sarebbero applicabili i principi

affermati da questa Corte nella sentenza n. 178 del 1986 per la

buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. agli statali;

che nel giudizio si è costituito l'I.N.A.D.E.L. che ha

concluso, relativamente alla questione sub a), per l'inammissibilità

o la infondatezza;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha

rassegnato identiche conclusioni per la questione sub a) mentre, per

quella sub b), ha concluso per la inammissibilità;

Considerato che per la questione sub a) questa Corte ha (ordinanza

n. 68 del 1989) già dichiarato la questione manifestamente infondata

per quanto riguarda la rivalutazione monetaria e manifestamente

inammissibile per il profilo degli interessi, essendo stata già

dichiarata la illegittimità costituzionale della norma ora di nuovo

censurata (sentenza n. 1060 del 1988):

che non vi è motivo di modificare la decisione;

che, per la questione sub b), la legge 13 maggio 1988, n. 154,

ai commi 3- ter e 3-quater aggiunti all'art. 4, ha regolato la

materia di cui trattasi (detrazione dall'imponibile per la indennità

di fine rapporto del contributo versato dal lavoratore);

che, pertanto, la rilevanza della questione va riesaminata dal

giudice rimettente alla stregua delle nuove norme.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31

agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale),

convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,

per la parte in cui detta norma esclude la rivalutazione monetaria

della somma erogata al lavoratore per indennità premio di servizio

comprensiva della indennità integrativa speciale, sollevata dal

Pretore di Genova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in cui

esclude la corresponsione di interessi sulla somma erogata

dall'I.N.A.D.E.L. al lavoratore per indennità premio di servizio

comprensiva della indennità integrativa speciale, perché già

dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 1060 del

1988, sollevata dallo stesso Pretore, con l'ordinanza in epigrafe;

c) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Genova per

nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n.

482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di

fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti

di assicurazione sulla vita), sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI