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Ordinanza 259/1989 ECLI:IT:COST:1989:259 Generato dall'IA

Ordinanza 259/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 259/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e

Regesto Legislator

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art. 77 della Costituzione; Ordinanza 259/1989 · Corte costituzionale: e

Parole chiave

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ricalcolo di prestazioni d'invalidità indennità di disoccupazione dell'assicurato elargizione per giubileo diritto alle prestazioni complementari reintegrazione dei beneficiari di una rendita sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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art. 77 della Costituzione
relativa alla pretesa violazione dell'art. 77 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto

comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti

urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre

1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1988 dal

Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e

Di Sabato Anna, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bari, nel giudizio civile tra Di Sabato

Anna e I.N.A.D.E.L., avente ad oggetto la riliquidazione della

indennità premio di servizio, con ordinanza del 6 giugno 1988 (R.O.

n. 630 del 1988), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31

agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,

nella parte in cui esclude che le somme dovute a titolo di

riliquidazione dell'indennità premio di servizio, con inclusione

degli incrementi della indennità integrativa speciale maturati

successivamente al 31 gennaio 1977, secondo la sentenza di questa

Corte n. 236 del 1986, diano luogo a corresponsione di interessi e

rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3, 24, 113 e 77

della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata

discriminerebbe irragionevolmente i crediti relativi alle somme in

esame rispetto ad ogni altro tipo di credito; limiterebbe

ingiustificatamente il diritto di difesa di una categoria di

cittadini, precludendo loro la possibilità di ottenere qualsivoglia

tipo di risarcimento per inadempimento dell'I.N.A.D.E.L., ed inoltre,

riproducendo una disposizione contenuta in un testo reiteratamente

presentato dal Governo alle Camere e convertito solo dopo quattro

mancate conversioni, porrebbe problemi di legittimità in ordine al

potere del Governo di adottare decreti a norma dell'art. 77 della

Costituzione, tanto più che gli effetti prodotti dai decreti

decaduti sono fatti salvi dall'art. 30 dello stesso decreto-legge n.

359 del 1987;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della

questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

nella parte in cui non prevede la corresponsione degli interessi per

il ritardo nel pagamento dell'indennità premio di servizio

riliquidata nei sensi sopra indicati; mentre ha dichiarato non

fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione della

rivalutazione delle somme erogate al medesimo titolo, ed ha,

altresì, dichiarato non fondata la questione, sollevata, peraltro,

nei confronti dell'art. 30 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,

relativa alla pretesa violazione dell'art. 77 della Costituzione;

che, successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la medesima

questione, sollevata con riferimento ai due primi profili, è stata

dichiarata manifestamente inammissibile per il primo, essendo la

norma impugnata già espunta dall'ordinamento per effetto della

intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, e

manifestamente infondata quanto al secondo profilo;

che anche per il giudizio in esame va emanata la stessa

declaratoria per quanto attiene ai due profili dedotti, mentre, per

quanto riguarda quello concernente il contrasto con l'art. 77 della

Costituzione, la relativa censura può ritenersi assorbita per

effetto della decisione innanzi citata (sentenza n. 1060 del 1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la

finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,

sollevata dal Pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in

cui detta norma non prevede la corresponsione degli interessi sulle

somme corrisposte per la riliquidazione dell'indennità premio di

servizio, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo

nella stessa parte con la sentenza di questa Corte n. 1060 del 1988;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, nella parte in cui non prevede

la rivalutazione delle somme di cui sopra, in riferimento agli artt.

3, 24 e 113 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Bari con

l'ordinanza in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI