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Sentenza 25/1989 ECLI:IT:COST:1989:25 Generato dall'IA

Sentenza 25/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 25/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 cod.

Regesto Legislator

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art. 261 cod. proc. pen, art. 261 c.p, art. 13 della Costituzione; Sentenza 25/1989 · Corte costituzionale: 261 cod.

Parole chiave

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obbligo di comparizione all'udienza perizia psichiatrica insufficiente prove psichiatriche procedimento in contumacia affezioni psichiche presentazione dinnanzi all'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 261 cod. proc. pen
costituzionale dell'art. 261 cod. proc. pen.
art. 261 c.p
accompagnamento (art. 261 c.p.p.), strumento indicato come idoneo ad
art. 13 della Costituzione
riferimento all'art. 13 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 3 maggio 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di

Perugia nel procedimento penale a carico di Crisafulli Enrico,

iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 prima serie speciale

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

1. - Con ordinanza 3 maggio 1988 il Giudice Istruttore di Perugia

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 cod.

proc. pen. nella parte in cui prevede l'emissione del mandato di

accompagnamento anche per sottoporre l'imputato a piede libero a

perizia psichiatrica, e anche al fine di compiere la perizia

psichiatrica delegata dal giudice del dibattimento ai sensi dell'art.

455, secondo co. cod. proc. pen. : e ciò per contrasto con l'art.

13, secondo co. Cost.

Riferiva il Giudice nell'ordinanza che il Tribunale di Perugia, in

un processo penale per un caso di calunnia, aveva disposto procedersi

a perizia psichiatrica sull'imputato delegando all'incombente esso

Giudice Istruttore. Il perito nominato da quest'ultimo nel depositare

la propria relazione, giustificava la sommarietà e superficialità

degli accertamenti svolti segnalando che l'imputato non si era mai

presentato agli appuntamenti fissati per procedere alle necessarie

visite.

Il Tribunale allora ordinava la rinnovazione della perizia,

nuovamente delegando il Giudice Istruttore e suggerendo che, ove

fosse persistito il rifiuto dell'imputato a comparire, si sarebbero

potuti applicare gli art. li 317, co. terzo, e 318, secondo comma, n.

3 codice di procedura penale.

Ma il Giudice Istruttore, con ordinanza 18 dicembre 1987,

denunziava conflitto di competenza nei confronti del Tribunale,

ritenendo di non poter disporre dei poteri coercitivi segnalati dal

Tribunale e quindi di non poter procedere alla richiesta

rinnovazione.

A sua volta la Corte di Cassazione, I Sezione penale, con sentenza

del 22 febbraio 1988 n. 589, ritenuta in rito l'ammissibilità del

conflitto, lo risolveva a favore del Tribunale di Perugia disponendo

la trasmissione degli atti per l'espletamento della perizia

psichiatrica.

Quanto alle modalità attraverso le quali procedere

coercitivamente alla perizia, la Corte le individuava nel mandato di

accompagnamento (art. 261 c.p.p.), strumento indicato come idoneo ad

ottenere la contemporanea presenza del perito e del periziando

davanti al giudice.

2. - A questo punto, però, il Giudice Istruttore, ritenendo che

la Corte di Cassazione abbia per tal modo dato dell'art. 261 cod.

proc. pen. una lettura contrastante con l'art. 13, secondo co. Cost.,

sollevava l'enunciata questione di legittimità costituzionale.

Secondo il giudice istruttore l'interpetrazione corretta dell'art.

261 cod. proc. pen. , giusta quanto risulta dal dato letterale e

dalla collocazione sistematica della norma, porterebbe a ritenere che

il mandato di accompagnamento sia finalizzato alla contestazione del

reato, e perciò strumento per ottenere la presenza dell'imputato ai

fini del suo interrogatorio. Ogni allargamento interpetrativo di tale

finalizzazione introdurrebbe poteri coercitivi non espressamente

previsti dalla legge e perciò in contrasto con il parametro

invocato.

Ritiene, infine, il giudice istruttore, pur riconoscendo di non

essere dominus del processo, di essere ciononostante legittimato a

sollevare la questione di legittimità costituzionale in quanto

titolare di un procedimento incidentale, nel quale si propone come

autore di provvedimenti restrittivi della libertà personale che, per

loro natura, sono discrezionali, almeno limitatamente alle modalità

di esecuzione.

3. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte

Costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura, il potere del Giudice di sottoporre

l'imputato non detenuto a perizia psichiatrica è espressamente

previsto dall'art. 318 n. 3 cod. proc. pen.; norma che rimarrebbe

inoperante se non fosse data facoltà di avviare alla visita medica

l'imputato renitente o restio con l'unico strumento offerto

dall'ordinamento a questo scopo, e cioè con il mandato di

accompagnamento previsto dall'art. 261 c.p.p.

Come esposto in narrativa, il giudice istruttore di Perugia,

delegato da quel Tribunale all'espletamento di perizia psichiatrica,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 261

c.p.p., dopo che la Corte di Cassazione, da lui stessa investita per

conflitto di competenza, ha ritenuto nella specie legittima

l'emanazione di un mandato di accompagnamento, quale strumento idoneo

per ottenere la presenza, dinanzi al giudice ed al perito, del

periziando a piede libero.

Simile decisione, ai sensi dell'art. 54 quarto comma del codice di

rito, ha autorità di cosa giudicata nel procedimento a quo, per modo

che una qualsiasi pronuncia di questa Corte relativa alla norma

denunziata, che appunto disciplina i casi nei quali il mandato in

questione può essere emesso, non potrebbe spiegarvi alcuna influenza

(cfr. sentt. nn. 132 del 1970, 218 e 237 del 1976 e, per un'ipotesi

di dichiarazione di difetto di giurisdizione, 609/1988). Ne deriva

l'irrilevanza ex actis della questione proposta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 261 cod. proc. pen. proposta con l'ordinanza

in epigrafe dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Perugia, in

riferimento all'art. 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI