Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 244/1989 ECLI:IT:COST:1989:244 Generato dall'IA

Ordinanza 244/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 244/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 26

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 244/1989 · Corte costituzionale: 26

Parole chiave

Generato dall'IA
assistenza amministrativa fiscale spese di gratuito patrocinio spese per i mezzi ausiliari tassazione delle spese ripetibili dell'avvocato responsabilità civile del consulente fiscale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e

correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del

contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo

1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sul

ricorso proposto dalla s.r.l. R.A. contro l'Ufficio del registro atti

pubblici di Genova, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima

serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l.

R.A. avverso un avviso di accertamento in materia di I.N.V.I.M.

dell'Ufficio del registro di Genova la Commissione tributaria di

primo grado della stessa città sollevava, in riferimento agli artt.

3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale delle norme

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme

integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina

del contenzioso tributario), "per omessa previsione della condanna

alle spese della parte soccombente nel giudizio avanti alle

Commissioni tributarie";

che, il giudice a quo, pur riconoscendo che la mancata

previsione della condanna alle spese della parte soccombente valeva

ugualmente sia per il contribuente che per l'Ufficio finanziario,

ravvisava una disparità di trattamento nel fatto che, mentre

l'Ufficio è rappresentato e difeso in giudizio da propri funzionari

esperti, il contribuente dovrebbe "necessariamente" ricorrere

all'opera, non gratuita, di un professionista;

che, quindi, ad avviso dello stesso giudice, sarebbe lesiva del

diritto di difesa l'eventualità per il contribuente di dover

sopportare rimborsi irripetibili, talvolta sproporzionati al

vantaggio economico conseguito con il riconoscimento della fondatezza

delle proprie ragioni;

che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri

instando per la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, di

infondatezza della proposta questione;

Considerato che, a prescindere da ogni rilievo relativo al merito

(sul quale peraltro la Corte si è ripetutamente pronunciata nel

senso della infondatezza della questione di legittimità

costituzionale delle norme che escludono l'applicazione nel processo

tributario della regola della condanna alle spese: v. sent. n. 196

del 1982; ord. n. 41 del 1984; ord. n. 335 del 1987), la questione

risulta priva di rilevanza, in quanto la stessa risulta proposta in

via meramente eventuale, difettando il necessario presupposto per la

condanna alle spese dell'Ufficio finanziario, costituito dalla

illegittimità dell'accertamento operato dall'Ufficio stesso;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario) nonché del

d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,

concernente la revisione della disciplina del contenzioso

tributario), in quanto in cui non prevedono la condanna alle spese

della parte soccombente nel giudizio davanti alle Commissioni

tributarie, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla

Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI