Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 227/1989 ECLI:IT:COST:1989:227 Generato dall'IA

Ordinanza 227/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 227/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, art. 36 della Costituzione; Ordinanza 227/1989 · Corte costituzionale: 49, 1ª

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione tardiva prestazioni assicurative correnti proroga della curatela clausola di sussidiarietà prestazioni complementari retroattive credito a lungo termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
art. 36 della Costituzione
nell'art. 36 della Costituzione;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con

ordinanza emessa il 5 luglio 1988 dal Tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra l'Esattoria Comunale di Torino e la

S.p.A. C.L.M. Sud ed altro, iscritta al n. 720 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª

serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel giudizio di insinuazione tardiva al passivo della

C.L.M. Sud S.p.a. in amministrazione straordinaria, promosso

dall'Esattoria Comunale di Torino, il Tribunale di tale città ha

sollevato, con ordinanza emessa il 5 luglio 1988 (R.O. n. 720/1988),

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 54, ultimo comma, del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui esclude

l'estensione della prelazione agli interessi sui crediti assistiti

dal privilegio, quali sono i crediti tributari, maturati dopo

l'apertura della procedura concorsuale (nella specie: amministrazione

straordinaria);

che l'ordinanza in esame richiama la sentenza n. 300 del 1986,

sollecitando l'estensione del principio in essa affermato;

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

né vi è stata costituzione delle parti;

Considerato che, come già questa Corte ha più volte affermato

(cfr. sentenza n. 204 ed ordinanza n. 226 del 1989) l'estensione

della prelazione agli interessi è stata sancita, con la sentenza n.

300 del 1986, esclusivamente ad integrazione della peculiare tutela

dei crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento

nell'art. 36 della Costituzione;

che, nella specie, vengono invece in considerazione interessi

che accedono ad un credito tributario, sicché non è conferente il

richiamo ai principi affermati dalla citata sentenza n. 300 del 1986;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 54, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI