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Ordinanza 224/1989 ECLI:IT:COST:1989:224 Generato dall'IA

Ordinanza 224/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 224/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro

Regesto Legislator

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Ordinanza 224/1989 · Corte costituzionale: 20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro

Parole chiave

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incapacità lavorativa attestata indennità giornaliere di malattia affezione nell'assicurazione militare rendita d'invalidità della previdenza professionale estinzione della rendita d'invalidità tre quarti di rendita
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro

le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle

sostanze radioattive), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1985

dal Tribunale di Enna nel procedimento civile vertente tra

l'I.N.A.I.L. e Villareale Baldassarre, iscritta al n. 719 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Villareale

Baldassarre;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

Enna dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., della

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge

20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina dell'"Assicurazione

obbligatoria dei medici contro le malattie e lesioni causate

dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" - nella parte

in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione

dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della

corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilità

permanente superiore al 20%, anziché al 10%;

Considerato che tale disposizione è già stata, nella suddetta

parte, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n.

246 del 1986;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge

20 febbraio 1958, n.93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro

le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle

sostanze radioattive), già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n. 246 del 1986, sollevata in riferimento agli artt. 3 e

38 della Costituzione dal Tribunale di Enna con ordinanza del 5

aprile 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI