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Ordinanza 223/1989 ECLI:IT:COST:1989:223 Generato dall'IA

Ordinanza 223/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 223/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con

Regesto Legislator

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Ordinanza 223/1989 · Corte costituzionale: 516 con

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale sospensione dell'istruzione tempestività tributaria procedura pendente procedura tributaria sospensione di pena
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo

comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 con

modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1987 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Brescia sul ricorso proposto

dalla S.p.a. Distilleria Franciacorta contro l'Ufficio II.DD. di

Brescia iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 marzo 1987 (pervenuta il

16 dicembre 1988) dalla Commissione tributaria di primo grado di

Brescia è stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 53

della Costituzione, questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio

1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di

imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la

definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella

legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, nella parte in cui

vieta, in deroga all'art. 3 del c.p.p., la sospensione del

procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui

decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il

Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta

infondatezza della questione;

Considerato che la medesima questione è già stata dichiarata non

fondata da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata

dalle ordinanze n. 988 e n. 432 del 1988), senza che siano stati

dedotti profili e argomenti diversi da quelli già presi in esame, o

comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente

orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio

1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di

imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la

definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella

legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, sollevata dalla

Commissione tributaria di primo grado di Brescia, in riferimento agli

artt. 2, 3, 24 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI