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Ordinanza 218/1989 ECLI:IT:COST:1989:218 Generato dall'IA

Ordinanza 218/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 218/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 218/1989 · Corte costituzionale: l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena

Parole chiave

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mancata contestazione dei fatti questioni processuali riapertura della pratica opposizione procedura pendente impedimento processuale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in

riferimento all'art. 53 della stessa legge, promosso con ordinanza

emessa il 12 ottobre 1988 dal Pretore di Napoli

nei procedimenti penali riuniti a carico di Buonaiuto Vincenzo,

iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 12

ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono

l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena

detentiva congiunta a pecuniaria;

Considerato che il pretore ha omesso ogni esposizione dei fatti

oggetto del procedimento pendente innanzi a lui;

che, comunque, questa Corte, sin dalla sentenza n. 350 del 1985,

ha già dichiarato inammissibile identica questione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale, dichiara

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n.

689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono

l'applicazione di sanzioni sostitutive per i reati puniti con pena

detentiva congiunta a pecuniaria, sollevata con l'ordinanza in

epigrafe dal Pretore di Napoli in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI