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Ordinanza 216/1989 ECLI:IT:COST:1989:216 Generato dall'IA

Ordinanza 216/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 216/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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codice, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal Tribunale

Regesto Legislator

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Ordinanza 216/1989 · Corte costituzionale: codice, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal Tribunale

Parole chiave

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attentato contro la sicurezza militare abuso di materiali diritto disciplinare militare tradimento militare responsabilità dell'assicurazione militare difesa e questioni militari
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170 codice

penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso

codice, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal Tribunale

militare di Padova nel procedimento penale a carico di Meloni

Giovanni, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 4

ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52,

terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

170 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169

dello stesso codice, in quanto "penalizza la distruzione ed il

deterioramento colposo di qualsiasi cosa mobile appartenente

all'amministrazione militare";

Considerato che le soluzioni indicate dal giudice a quo, oltre ad

apparire non univoche - si censurano, infatti, ora la

"penalizzazione" del danneggiamento di "ogni cosa, dalla più comune

(la penna biro della fureria ed il bicchiere del refettorio) alla

più specializzata (il carro armato ) e sofisticata (il computer)",

ora la indiscriminata rilevanza penale del danneggiamento colposo

sotto il profilo soggettivo, lamentandosi che "dalla nozione di colpa

non sia esclusa l'imperizia, nella specie contestata all'imputato" -

risultano comunque tali da richiedere l'esercizio di poteri

discrezionali di esclusiva competenza del legislatore (v. sentenza n.

280 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare

di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della

Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 4

ottobre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI