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Ordinanza 215/1989 ECLI:IT:COST:1989:215 Generato dall'IA

Ordinanza 215/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 215/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5

Regesto Legislator

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art. 262 c.p; Ordinanza 215/1989 · Corte costituzionale: 7 della legge 5

Parole chiave

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diritto di essere arrestato censura di violazione costituzionale misura di contenzione permesso di promuovere un procedimento penale costituzionalità reati contro la libertà personale

Disposizioni normative citate

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art. 262 c.p
dell'art. 262 c.p.p.) il proprio parere", e senza, che, quindi, il
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 5

agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi

della libertà personale nel processo penale), promosso con ordinanza

emessa il 12 settembre 1988 dal Giudice istruttore del Tribunale di

Cagliari nel procedimento penale a carico di Pistis Raffaele,

iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,

dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Cagliari, dopo aver convalidato l'arresto di Pistis Raffaele,

invece di richiedere al giudice istruttore la "conferma" prevista

dall'art. 246, quarto comma, del codice di procedura penale, gli ha

trasmesso gli atti domandandogli di sollevare questione di

legittimità costituzionale dell'art.7 della legge 5 agosto 1988, n.

330;

che il Giudice istruttore del Tribunale di Cagliari, accogliendo

la domanda del pubblico ministero, ha, con ordinanza del 12 settembre

1988, sollevato, in riferimento agli artt.13, primo e secondo comma,

102, primo comma, 107, terzo comma, e 113 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 246, quarto comma, del codice di

procedura penale, nel testo sostituito dall'art.7 della legge 5

agosto 1988, n. 330, "nella parte in cui prevede che il giudice

istruttore confermi la convalida dell'arresto";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e,

comunque, non fondata;

Considerato che la questione è stata proposta senza che il

giudice istruttore fosse stato investito, ai sensi dell'art. 7 della

legge 5 dicembre 1988, n. 330, della cognizione in ordine alla

"conferma" del provvedimento di convalida adottato dal pubblico

ministero, il quale si era, anzi, riservato "di esprimere (ai sensi

dell'art. 262 c.p.p.) il proprio parere", e senza, che, quindi, il

detto giudice fosse stato chiamato ad applicare la norma di cui si

contesta la legittimità;

che, pertanto, la questione risulta proposta in via meramente

astratta ed ipotetica (v. sentenze n. 115 del 1983, n. 300 del 1983,

n. 146 del 1985, n. 117 del 1987);

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 246, quarto comma, del codice

di procedura penale, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 5

agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi

della libertà personale nel processo penale), sollevata, in

riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 102, primo comma,

107, terzo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice istruttore

del Tribunale di Cagliari con ordinanza del 12 settembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI