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Ordinanza 214/1989 ECLI:IT:COST:1989:214 Generato dall'IA

Ordinanza 214/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 214/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 214/1989 · Corte costituzionale: ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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patrocinio gratuito scelta del difensore diritto a un difensore patrocinio obbligatorio difesa obbligatoria colpa del patrocinatore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, ultimo

comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del

testo di legge sul gratuito patrocinio), promosso con ordinanza

emessa il 19 luglio 1988 dal Pretore di Palestrina nel procedimento

penale a carico di Carli Walter, iscritta al n. 712 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza del 19 luglio

1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della

Costituzione ed all'art. 6, paragrafo 3°, lettera c) della

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4

agosto 1955, n. 848, questione di legittimità dell'art. 29, ultimo

comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, "nella parte in

cui non consente all'imputato ammesso al gratuito patrocinio la

facoltà di scelta del proprio difensore nel processo penale";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in

subordine, non fondata;

Considerato che, come risulta dall'ordinanza di rimessione,

l'imputato nel giudizio a quo, "pur reso edotto dal Pretore della

sussistenza della commissione per il gratuito patrocinio presso il

Tribunale di Roma, non ha presentato domanda di ammissione al

gratuito patrocinio ed ha rinunciato alla nomina di un difensore di

fiducia, rimettendo al Pretore la nomina di un difensore d'ufficio";

che la norma sospettata di incostituzionalità presuppone,

invece, che l'imputato, a seguito di apposita istanza e sulla base di

idonea documentazione, sia stato "ammesso al gratuito patrocinio";

che, pertanto, allo stato degli atti, nella fattispecie

sottoposta al suo esame, il giudice a quo non è tenuto a fare

applicazione della norma denunciata, cosicché la questione proposta,

profilandosi come meramente eventuale, risulta priva di concreta

rilevanza e, quindi, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 29, ultimo comma, del regio

decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge

sul gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e

24 della Costituzione, ed all'art. 6, paragrafo terzo, lettera c),

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con la

legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Palestrina con ordinanza

del 19 luglio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI