Ordinanza 211/1989 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 211/1989 · Corte costituzionale: 6, primo comma,
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
della legge 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto
dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610 in materia di
trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in
servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della
tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di
buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6
della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni
vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e
dell'art. 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829
(Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda
autonoma delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa
il 31 marzo 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile
vertente tra Angelini Leo ed altri e l'O.P.A.F.S., iscritta al n. 648
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 31 marzo 1988 dal Pretore di
Bologna è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
degli articoli 6, primo comma, della legge 20 marzo 1980 n. 75 e 44,
terzo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (per contrasto con
il primo comma, dell'art. 3 della Costituzione) che, anche a seguito
dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva
dell'ente Ferrovie dello Stato, devolvono alla giurisdizione dei
tribunali amministrativi regionali e/o della Corte dei conti la
cognizione delle controversie relative alla riliquidazione
dell'indennità di buonuscita erogata dall'Opera di previdenza a
favore del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
- O.P.A.F.S.;
che è stato depositato atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ivi concludendosi per l'inammissibilità della
questione.
Considerato che la prospettata questione, come rilevato appunto
dall'Avvocatura generale dello Stato, si appalesa manifestamente
inammissibile poiché in maniera del tutto generica si risolve
sostanzialmente "nella ricerca - tra le più norme giudicate
compresenti (e di segno opposto) - della disposizione applicabile nel
giudizio principale".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, della
legge 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1
della legge 6 dicembre 1979, n. 610 in materia di trattamento
economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed
in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima
mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme
di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile
1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo
sociale e riapertura dei termini per la opzione) e 44, terzo comma,
della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza
a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello
Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI