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Ordinanza 210/1989 ECLI:IT:COST:1989:210 Generato dall'IA

Ordinanza 210/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 210/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di La Spezia, iscritte rispettivamente ai nn. 726, 758, 777 e 778 del

Regesto Legislator

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Ordinanza 210/1989 · Corte costituzionale: 726, 758, 777 e 778 del

Parole chiave

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responsabilità dell'assicurazione militare difesa e questioni militari dubbi sull'imparzialità procedura penale militare indipendenza dei giudici uditore in capo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento

giudiziario militare); degli artt. 1, capoverso, e 2, commi primo e

secondo della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento

giudiziario militare di pace) e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge

13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile

dei magistrati), promossi con ordinanze emesse il 23 giugno 1988 (2

ordinanze) e il 26 maggio 1988 (2 ordinanze) dal Tribunale militare

di La Spezia, iscritte rispettivamente ai nn. 726, 758, 777 e 778 del

registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 50, 51, prima serie speciale, dell'anno 1988 e n.1,

prima serie speciale dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt.1, primo comma,

n.1, regio decreto 9 settembre 1941 n.1022, capoverso, e 2, primo e

secondo comma, legge 7 maggio 1981 n.180; 2, 7, 9 e 16 legge 13

aprile 1988 n.117, assumendo la violazione degli artt. 101, 103 e 108

della Costituzione, per l'omessa previsione di di un organo di

autogoverno della magistratura militare e, in particolare, per la

mancanza delle garanzie d'indipendenza dei giudici non togati dal

potere esecutivo, tanto più grave in quanto la legge sulla

responsabilità civile dei magistrati permetterebbe di svelare il

segreto della camera di consiglio, e ciò anche con possibile lesione

del principio di imparzialità di giudizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1989 ha già

risolto nel senso della non fondatezza la questione della

responsabilità civile dei giudici non togati componenti dei

Tribunali militari; che, comunque, con legge 30 dicembre 1988 n. 561

è stato istituito il Consiglio della magistratura militare;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti

all'autorità rimettente affinché valuti, alla stregua della

normativa sopravvenuta, l'attuale rilevanza della questione

sollevata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La

Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI