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Ordinanza 206/1989 ECLI:IT:COST:1989:206 Generato dall'IA

Ordinanza 206/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 206/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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n. 750 (Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno),

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 206/1989 · Corte costituzionale: n. 750 (Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno),

Parole chiave

Generato dall'IA
scala decrescente dei contributi posizioni amministrative del funzionario estinzione della rendita d'invalidità soppressione delle prestazioni decreto del Consiglio di Stato delegazione legislativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 17, primo

comma del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del

testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia

corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa), e

dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924,

n. 750 (Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno),

promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1987 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da

Gheddo Francesco e il Ministero dell'Interno ed altra, iscritta al n.

229 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Gheddo Francesco nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il

Piemonte, con ordinanza 18 luglio 1987 (R.O. n. 229 del 1988), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17, primo comma, del regio

decreto 20 settembre 1934, n. 2011 nonché - ove sia ritenuto vigente

- dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924,

n. 750, a norma dei quali, in seguito al verificarsi di una causa

d'incompatibilità, i componenti delle Giunte delle Camere di

commercio vanno dichiarati decaduti dalla carica;

che, secondo il giudice a quo, la normativa da essi dettata

sarebbe ingiustificatamente deteriore rispetto a quella prevista

dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 per i consiglieri regionali,

provinciali e circoscrizionali, nonché per i dipendenti delle

UU.SS.LL. ed i professionisti con esse convenzionati;

Considerato che, il giudice remittente, nel sollevare questione di

legittimità costituzionale di entrambe le norme impugnate, ha omesso

di stabilire quale di esse sia applicabile nel giudizio a quo;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il

requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione

abbia nel procedimento a quo un'incidenza effettiva e non meramente

eventuale, cosicché il giudice remittente non può esprimersi in

forma dubitativa sulla norma da applicare (Corte cost. 21 luglio

1988, n. 848;

10 marzo 1988, n. 281; 14 maggio 1985, n. 146; 27 giugno 1984, n.

182);

che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, second; comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, del regio

decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico

delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e

sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa) e 22, secondo

comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750 (Ordinamento

delle Camere di commercio e industria del Regno), sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con ordinanza

indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI