Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 202/1989 ECLI:IT:COST:1989:202 Generato dall'IA

Ordinanza 202/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 202/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

tributaria di I° grado di Savona iscritte rispettivamente ai nn. 748,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, articolo 3 della Costituzione; Ordinanza 202/1989 · Corte costituzionale: 748,

Parole chiave

Generato dall'IA
tassa d'esenzione dall'obbligo militare diritti a pensione compensazione della rendita d'invalidità prestazione dell'assicurazione militare esenzione dal pagamento dei contributi deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
articolo 3 della Costituzione
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.

29.9.1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie),

promossi con tre ordinanze emesse il 5 giugno 1979 dalla Commissione

tributaria di I° grado di Savona iscritte rispettivamente ai nn. 748,

749 e 750 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta

ufficiale della Repubblica n. 51/1ª serie speciale dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Savona,

nel ricorso proposto da SIMONELLI Federico contro l'Ufficio Imposte

Dirette di Savona al fine di ottenere il rimborso dell'I.R.P.E.F.

trattenutagli sull'importo della pensione privilegiata ordinaria

militare, ha sollevato, con ordinanza emessa il 5 giugno 1979

(pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988), questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto non

estende alle pensioni privilegiate ordinarie militari l'agevolazione

tributaria (esenzione dall'I.R.P.E.F.) prevista per le pensioni di

guerra;

che identica questione è stata sollevata dalla stessa

Commissione tributaria, nel giudizio promosso da CALò Giovanni

avverso l'Ufficio Imposte Dirette di Savona, con ordinanza emessa il

5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte il 14 novembre 1988), e nel

giudizio promosso da Dominici Pasquale avverso lo stesso Ufficio, con

ordinanza emessa il 5 giugno 1979 (pervenuta alla Corte il 14

novembre 1988);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi vanno riuniti per l'identità di oggetto

degli incidenti;

che eguale questione è stata dichiarata non fondata da questa

Corte con la sent. n. 151 del 1981, per insussistenza

dell'omogeneità delle situazioni raffrontate, e manifestamente

infondata con le ordinanze n. 199 del 1981, n. 184 del 1982, n. 307 e

n. 366 del 1985;

che nelle ordinanze di rimessione in esame non vengono addotti

argomenti diversi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo

3 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

601, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI