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Ordinanza 201/1989 ECLI:IT:COST:1989:201 Generato dall'IA

Ordinanza 201/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 201/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 1° e

Regesto Legislator

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art. 117 Cost, art. 117 della Costituzione; Ordinanza 201/1989 · Corte costituzionale: 26, commi 1° e

Parole chiave

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contratto di amministrazione d'immobili assegnazione di alloggio nozione di amministrazione aggiudicatrice piano di assegnazione della destinazione residenziale regime della proprietà comune di assistenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 117 Cost
all'art. 117 Cost., questione di legittimità costituzionale
art. 117 della Costituzione
costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 1° e

2°, della legge della Regione Emilia-Romagna 14.3.1984, n. 12 (Norme

per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,

secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei

criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre

1981), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1988 dal Pretore

di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Maregatti Giuseppina

e lo I.A.C.P. della Provincia di Ferrara, iscritta al n. 785 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica n. 2/1ª serie speciale dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Ferrara, nel corso di un procedimento

civile, avente ad oggetto l'opposizione al provvedimento di rilascio

di alloggio di e.r.p., promosso da Giuseppina Maregatti nei confronti

dell'I.A.C.P. della Provincia di Ferrara, con ordinanza (R.O. n. 785

del 1988) emessa il 3 novembre 1988 ha sollevato, in riferimento

all'art. 117 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge della Regione

Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la

gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma,

della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali

emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), nella parte

in cui attribuisce all'ente gestore del patrimonio immobiliare, e non

al Comune, il potere di emanare il provvedimento di rilascio di

alloggio di e.r.p. occupato senza titolo, in quanto la norma, se non

addirittura emanata al di fuori delle competenze regionali, si

porrebbe in contrasto:

con l'art. 117, primo comma, Cost., perché, discostandosi dal

disposto dell'art. 95 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, violerebbe un

princìpio fondamentale della legislazione statale; o, almeno,

con l'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto norma attuativa

dettata in violazione di una norma statale;

che nel giudizio non si sono costituite parti né è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che la medesima questione, sollevata dalla medesima

autorità sotto i profili esposti, è stata dichiarata non fondata da

questa Corte con sentenza n. 1115 del 1988 e, successivamente,

manifestamente infondata con ordinanza n. 74 del 1989;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione,

dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge della Regione

Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la

gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma,

della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali

emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), sollevata

dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI