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Ordinanza 196/1989 ECLI:IT:COST:1989:196 Generato dall'IA

Ordinanza 196/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 196/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso con ordinanza emessa il 24 agosto 1988 dal Pretore di Albano

Regesto Legislator

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Ordinanza 196/1989 · Corte costituzionale: promosso con ordinanza emessa il 24 agosto 1988 dal Pretore di Albano

Parole chiave

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indennità compensativa branca d'attività con diritto all'indennità indennità di disoccupazione dell'assicurato indennità per inconvenienze prestazioni indebitamente riscosse indennità per intemperie
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di

contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello

di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,

promosso con ordinanza emessa il 24 agosto 1988 dal Pretore di Albano

Laziale nel procedimento civile vertente tra Torricella Bruno e

Marchegiani Rosa, iscritta al n. 741 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel procedimento civile promosso da Torricella

Bruno, conduttore di un immobile destinato ad agenzia, contro la

locatrice Marchegiani Rosa, diretto ad ottenere la determinazione

della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, il

Pretore di Albano Laziale, con ordinanza del 24 agosto 1988 (R.O. n.

741 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito

nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli

artt. 42 e 3 della Costituzione in quanto, imponendosi al locatore,

che intenda recedere dalla locazione, la corresponsione in modo

automatico di una indennità commisurata al canone offerto dal

locatario o, in difetto di offerta, al canone di mercato e sganciata

completamente dall'avviamento commerciale, si costituisce una specie

di premio o di buonuscita ingiustificata, si impone al locatore non

abbiente un rinnovo forzato della locazione e si crea una

irragionevole disparità di trattamento tra locatori abbienti e non

abbienti.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (ordinanze n. 115

e n. 116 del 1989) la questione manifestamente infondata;

che non sono addotti motivi o ragioni nuove e diverse che

possono fondare un mutamento della decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832

(Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili

adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella

legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Albano Laziale con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI